Art. 3.



  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  Pesca  di
Leonforte,  come  indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui
all'art. 1.