Art. 4. 1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. 2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sara' approvato il relativo piano dei controlli, cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo