Art. 4.



  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla  data  in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.
  2.  La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi dalla
data  di  pubblicazione  del presente decreto, non sara' approvato il
relativo  piano  dei  controlli,  cosi'  come  previsto  dal comma 2,
dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 2009

                                          Il capo Dipartimento: Nezzo