Art. 4.


Elementi  essenziali  del  sistema di certificazione energetica degli
                               edifici


  1.  Sono  elementi  essenziali  del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A:
   a)  i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato
di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza
energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori
di  riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare  e  raffrontare  la  prestazione energetica dell'edificio in
forma   sintetica   e   anche   non  tecnica,  i  suggerimenti  e  le
raccomandazioni  in  merito  agli  interventi  piu'  significativi ed
economicamente   convenienti  per  il  miglioramento  della  predetta
prestazione;
   b)  le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate
in ambito europeo e nazionale;
   c)  le  metodologie  di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli
oneri   a   carico   dei  cittadini,  tenuto  conto  delle  norme  di
riferimento.
  2.  Sono  elementi  essenziali  del sistema di certificazione degli
edifici  i  requisiti  professionali  e  i  criteri per assicurare la
qualificazione   e   l'indipendenza   dei   soggetti   preposti  alla
certificazione  energetica  degli  edifici desumibili dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo;
  3.  Sono  elementi  essenziali  del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dall'art. 6:
   a) la validita' temporale massima dell'attestato;
   b)  le  prescrizioni  relative all'aggiornamento dell'attestato in
relazione  ad  ogni intervento che migliori la prestazione energetica
dell'edificio  o  ad  ogni  operazione  di  controllo  che accerti il
degrado della prestazione medesima, di entita' significativa.