Art. 6.


                         Disposizioni finali


  1.  Gli  attestati  di certificazione hanno una validita' temporale
massima  di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto
legislativo.  Tale  validita'  non viene inficiata dall'emanazione di
provvedimenti  di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi
della  certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo
esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
  2.  La  validita'  massima  dell'attestato  di certificazione di un
edificio, di cui al comma 1, e' confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni  normative  vigenti  per  le  operazioni di controllo di
efficienza   energetica,   compreso   le   eventuali  conseguenze  di
adeguamento,   degli   impianti  di  climatizzazione  asserviti  agli
edifici,  ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel
caso  di  mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui  e'  prevista  la  prima  scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
  3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui
all'art.  11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  sono  allegati,  in  originale  o  in copia,
all'attestato di certificazione energetica.
  4.   Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo
l'attestato  di  certificazione  energetica  e'  aggiornato  ad  ogni
intervento   di   ristrutturazione,  edilizio  e  impiantistico,  che
modifica   la   prestazione   energetica  dell'edificio  nei  termini
seguenti:
   a)  ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito  di  interventi  di riqualificazione che riguardino almeno il
25% della superficie esterna dell'immobile;
   b)  ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito   di   interventi   di  riqualificazione  degli  impianti  di
climatizzazione   e  di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  che
prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu'
alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
   c)  ad  ogni  intervento  di  ristrutturazione  impiantistica o di
sostituzione  di  componenti  o  apparecchi  che,  fermo  restando il
rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
dell'edificio;
   d) facoltativo in tutti gli altri casi.
  5.  In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un
uso  efficiente  dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione
energetica,  su  cui determinare la riduzione per accedere al premio,
si  determina  esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di
cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.
  6.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto e ai suoi allegati
sono modificate e integrate con la medesima procedura.