IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato»,  ed  in particolare i commi 327, lettera a), 329, 333,
334,  335,  336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti
d'imposta  finalizzati  allo  sviluppo  delle attivita' di produzione
cinematografica;
  Visti  i  commi  333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con
decreto  ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle
predette misure di incentivazione fiscale;
  Vista  la  legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni
«Revisione dei film e dei lavori teatrali»;
  Visto  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79, recante «Misure
urgenti  per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241 «Norme di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma  delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a  norma  dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662»;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni  generali  in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea del 26 settembre
2001    su    taluni   aspetti   giuridici   riguardanti   le   opere
cinematografiche e le altre opere audiovisive;
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni  «Riforma  della  disciplina  in  materia  di attivita'
cinematografiche»;
  Vista  la  legge  30  dicembre  2004,  n.  311 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato», ed in
particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;
  Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
12 aprile 2007 «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed
alla distribuzione cinematografica»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
maggio  2007  «Disciplina  delle  modalita'  con cui e' effettuata la
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  concernente
determinati   aiuti   di   Stato,   dichiarati   incompatibili  dalla
Commissione  europea,  di  cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296»;
  Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
6  agosto  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  22  agosto  2007,  n. 194 «Approvazione della dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di notorieta' concernente determinati aiuti di
Stato  dichiarati  incompatibili dalla Commissione europea», e le sue
successive modificazioni;
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
  Vista  la  decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre
2008   della  Commissione  europea,  a  seguito  della  notifica  del
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008,
effettuata   ai   sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo   della   Comunita'   europea,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1.   Per   imprese   di   produzione   cinematografica,   ai   fini
dell'applicazione  dell'art.  1, comma 327, lettera a) della legge n.
244  del  2007,  d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese,
residenti  e  non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi
gli  enti  non  commerciali  in  relazione  all'attivita' commerciale
esercitata,  che,  al momento della presentazione dell'istanza di cui
agli  articoli  3  e  5  del  presente decreto, risultino iscritte, o
abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione, nell'elenco informatico
istituito  e  tenuto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del decreto
legislativo  22  gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni,d'ora
in  avanti:  decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali.  Con  riferimento  alle  imprese  di produzione
costituite  sotto  forma  di  societa'  di  capitali  sono richiesti,
altresi',  un  capitale  sociale  minimo  interamente  versato  ed un
patrimonio  netto  non  inferiori a quarantamila euro nel caso in cui
l'oggetto  dell'istanza  di  cui  all'art. 3 del presente decreto sia
un'opera  di  lungometraggio,  e  non inferiori a diecimila euro, nel
caso   in   cui   l'oggetto   di   detta   istanza  sia  un'opera  di
cortometraggio.   Con   riferimento   alle   imprese  individuali  di
produzione  e  a quelle costituite sotto forma di societa' di persone
e'  richiesto  un  patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro
ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui
all'art.  3  del  presente  decreto sia, rispettivamente, un'opera di
lungometraggio ovvero di cortometraggio.
  2.  Per  imprese  di  produzione esecutiva e di post-produzione, ai
fini  dell'applicazione  dell'art.  1,  comma  335,  della  legge, si
intendono   le   imprese   di  produzione  e  le  industrie  tecniche
cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in
Italia,  che,  al  momento  della  presentazione  dell'istanza di cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  risultino  iscritte,  o abbiano
presentato  domanda  di  iscrizione, nell'apposito elenco informatico
istituito  e  tenuto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, del decreto
legislativo,  e  che,  su  commissione  di  un'impresa  di produzione
estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o
europea,  attivita'  necessarie  per  la realizzazione sul territorio
italiano  e  europeo  di  film o parti di film, di cui al comma 8 del
presente articolo.
  3. Per impresa di produzione estera si intende l'impresa che non ha
sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia.
  4.  Per  opere  cinematografiche  di nazionalita' italiana, ammesse
alle  misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a) della legge, si
intendono  quelle  che  rispettino  i requisiti di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  e  che rispondano ai requisiti di eleggibilita'
culturale  nei  termini  e  nelle  modalita'  di  cui alla tabella A,
allegata  al  presente  decreto;  ad  esse  sono  equiparate le opere
realizzate  in  coproduzione  e  in  compartecipazione con imprese di
produzione  estere  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per
opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che
rispettino  i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le
opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai
sensi  della  tabella  A  e  della  tabella  B,  allegata al presente
decreto,  usufruiscono  delle  misure  di  cui all'art. 1, comma 327,
lettera a) della legge.
  5.  Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione
dell'Unione   europea   del  26  settembre  2001,  d'ora  in  avanti:
comunicazione,   si  intendono  le  opere  cinematografiche  prime  e
seconde,  i  documentari,  i  cortometraggi,  le opere prodotte dalle
scuole  di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche' le opere
di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che
superino  il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo
ai  lungometraggi  effettuato  ai  sensi  della tabella B allegata al
presente  decreto  e  che  siano  giudicati  dalla Commissione per la
cinematografia  di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di
attrarre   risorse   finanziarie   significative  e  penalizzate  nel
raggiungere un pubblico vasto.
  6.   Per   film  con  risorse  finanziarie  modeste,  di  cui  alla
comunicazione,  si  intendono  le opere cinematografiche il cui costo
complessivo  di  produzione,  come  definito  al comma 9 del presente
articolo,  sia  non  superiore  a  1.500.000 euro e che rispondano ai
requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di
cui  alla  tabella  A  allegata  al  presente  decreto.  La  relativa
attestazione  e'  rilasciata  su  istanza  dell'impresa di produzione
interessata  e  previo  esperimento  dei necessari controlli da parte
della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto
legislativo,  anche  tramite  affidamento  di  incarichi  a  soggetti
iscritti all'albo dei revisori contabili.
  7.  Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita' di cui
al  presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio
Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.
  8.  Per  opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all'art.
1,  comma  335,  della  legge,  si  intendono  i film di nazionalita'
diversa   da   quella   italiana   che  rispondano  ai  requisiti  di
eleggibilita'  culturale  nei  termini  e nelle modalita' di cui alla
tabella C, allegata al presente decreto.
  9.  Ai  fini  del  presente decreto, il costo di realizzazione alla
copia  campione  di  un'opera  cinematografica  corrisponde  al costo
complessivo  di  produzione,  come  dettagliato, voce per voce, nella
tabella  D,  allegata  al  presente decreto. Nel costo complessivo di
produzione:
   a)  gli  oneri  finanziari,  gli oneri assicurativi e gli oneri di
garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al
7,5% del costo di produzione;
   b)  le  spese  generali  non  direttamente imputabili al film sono
computabili,  nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero
di  giornate  di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo
massimo  pari  al  7,5%  del costo di produzione; nell'aggregato sono
comprese  esclusivamente  le  spese per il personale dipendente e per
collaboratori  autonomi  non  coinvolti  nella  produzione  di  opere
cinematografiche  nonche'  gli  oneri  relativi  all'utilizzazione di
locali  strumentali  per  l'esercizio  dell'attivita'  aziendale  non
direttamente collegata alla produzione di film;
   c)  i  costi  del personale di produzione, al netto dei contributi
previdenziali  e  degli  oneri  assicurativi, non possono superare il
venticinque per cento del costo complessivo;
   d)   il  compenso  per  la  produzione  («producer  fee»)  non  e'
computabile.
  10.  Per  spese  di produzione sostenute sul territorio italiano si
intendono  quelle  elencate  nella  tabella  D, di cui al comma 9 del
presente  articolo.  Tali  spese,  ad eccezione di quelle relative ai
teatri  di  posa  ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa,
noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono
computate  in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso
in  cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle
giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette
spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra
numero  delle  giornate  di  riprese sul territorio italiano e numero
totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa
ed  alle  costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio
mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate
in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.
  11.  Per  contributi  ai  film  di interesse culturale nazionale si
intendono  quelli  deliberati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore
delle  opere  filmiche  riconosciute  di  interesse  culturale, dalla
Commissione  per  la  cinematografia  di  cui all'art. 8 del medesimo
decreto legislativo.