IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 327, lettera a), 329, 333, 334, 335, 336, 337, 343, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attivita' di produzione cinematografica; Visti i commi 333 e 336 del citato art. 1, che prevedono che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale; Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 aprile 2007 «Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Definizioni 1. Per imprese di produzione cinematografica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera a) della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni,d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di societa' di capitali sono richiesti, altresi', un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di societa' di persone e' richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio. 2. Per imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge, si intendono le imprese di produzione e le industrie tecniche cinematografiche, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'apposito elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, e che, su commissione di un'impresa di produzione estera, svolgano, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o europea, attivita' necessarie per la realizzazione sul territorio italiano e europeo di film o parti di film, di cui al comma 8 del presente articolo. 3. Per impresa di produzione estera si intende l'impresa che non ha sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia. 4. Per opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a) della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegata al presente decreto, usufruiscono delle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a) della legge. 5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione europea del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonche' le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilita' relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto. 6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 9 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto. La relativa attestazione e' rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili. 7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalita' di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico Europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani. 8. Per opere cinematografiche ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 335, della legge, si intendono i film di nazionalita' diversa da quella italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e nelle modalita' di cui alla tabella C, allegata al presente decreto. 9. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al presente decreto. Nel costo complessivo di produzione: a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione; b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonche' gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attivita' aziendale non direttamente collegata alla produzione di film; c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo; d) il compenso per la produzione («producer fee») non e' computabile. 10. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 9 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano. 11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.