Art. 3. Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione 1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica: a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) al Ministero per i beni e le attivita' culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro: 1) per i film di nazionalita' italiana, la richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto; 2) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto; 3) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche; 4) il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste. 2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 2, lettera b) non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica. 3. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro novanta giorni dalla data della domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica: a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero di giornate di ripresa sul territorio italiano; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2 del presente decreto e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite; e) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1. 4. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettera a), del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), e l'istanza di cui al comma 3 sono a carico di ciascun produttore associato; e', altresi', ammessa la presentazione congiunta di dichiarazione, comunicazione e istanza sottoscritte da tutti i produttori associati. Per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto, la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante; l'istanza contiene l'attestazione del produttore esecutivo limitatamente al rispetto della condizione prevista all'art. 2, comma 7, del presente decreto. 5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza. 6. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. 7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti. 8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata gia' presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovra' essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonche' dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 5 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni.