Art. 3.


 Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alla produzione


  1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i
soggetti  interessati  devono  presentare, con riferimento a ciascuna
opera cinematografica:
   a)  all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta', approvata, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,
concernente  determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
   b)   al   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  la
comunicazione,  da  redigersi  su  modelli  predisposti dal Ministero
medesimo  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
decreto, contenente tra l'altro:
    1)   per  i  film  di  nazionalita'  italiana,  la  richiesta  di
riconoscimento  della  nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del
decreto  legislativo  e  l'attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilita'  culturale  secondo  i  parametri di cui alla tabella A
allegata al presente decreto;
    2)   per   i   film  di  interesse  culturale,  la  richiesta  di
riconoscimento  dell'interesse  culturale  ai  sensi  dell'art. 7 del
decreto  legislativo  e  l'attestazione del rispetto dei requisiti di
eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alle tabelle A e B
allegate al presente decreto;
    3)   ove   ne   ricorrano   i  requisiti,  la  richiesta  per  il
riconoscimento  della  qualifica  di  film  difficile  o  di film con
risorse finanziarie modeste, o di entrambe le qualifiche;
    4)  il  piano  di  lavorazione  del  film  con  indicazione delle
giornate di ripresa previste.
  2.  Entro  la  fine del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti
interessati,  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  la
provvisoria non eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1
del  presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la
comunicazione di cui al comma 2, lettera b) non piu' di una volta con
riferimento alla medesima opera cinematografica.
  3.  A  pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita
istanza  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, da
redigersi  su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto  dal Ministero medesimo, entro novanta
giorni  dalla  data  della  domanda  di  rilascio  del  nulla osta di
proiezione  in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n.
161.  Nell'istanza  deve  essere, comunque, specificato, per ciascuna
opera cinematografica:
   a)   il  costo  complessivo  di  produzione  con  attestazione  di
effettivita'  delle  spese  sostenute  rilasciata  dal presidente del
collegio   sindacale   ovvero  da  un  revisore  contabile  o  da  un
professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13,
comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
   b)  il  numero  totale  di  giornate  di  ripresa  ed il numero di
giornate di ripresa sul territorio italiano;
   c)  l'ammontare  del  credito  d'imposta  maturato dall'impresa di
produzione  ai  sensi  dell'art. 2 del presente decreto e quello gia'
utilizzato,  nonche'  il  mese  dal  quale  e'  inizialmente sorto il
diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
   d)  l'ammontare delle spese sostenute all'estero con l'indicazione
di eventuali agevolazioni fruite;
   e)   l'avvenuta   presentazione   della   dichiarazione   e  delle
comunicazioni di cui al comma 1.
  4.  Per  le  produzioni  di  cui  all'art. 2, comma 3, del presente
decreto,  gli obblighi di dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1
lettera  a),  del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di
cui  al  comma  1,  lettera  b), e l'istanza di cui al comma 3 sono a
carico  di  ciascun  produttore  associato;  e', altresi', ammessa la
presentazione  congiunta  di  dichiarazione,  comunicazione e istanza
sottoscritte  da  tutti  i produttori associati. Per le produzioni di
cui  all'art.  2,  comma  5,  del  presente decreto, la dichiarazione
sostitutiva  e  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1 del presente
articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore
appaltante;   l'istanza   contiene   l'attestazione   del  produttore
esecutivo   limitatamente   al  rispetto  della  condizione  prevista
all'art. 2, comma 7, del presente decreto.
  5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di ricezione dell'istanza di
cui  al  comma  3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali  comunica  ai  soggetti  interessati,  mediante
raccomandata   con   ricevuta   di  ritorno,  l'importo  del  credito
spettante.  In  caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i
crediti  d'imposta  si  intendono  spettanti  nella  misura  indicata
nell'istanza.
  6.  Il  credito  d'imposta  decade  qualora  al  film  non  vengano
riconosciuti   i   requisiti  di  eleggibilita'  culturale  ai  sensi
dell'art.  1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli
altri  requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero
del beneficio eventualmente gia' fruito.
  7.  Il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali trasmette
annualmente,  in  via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la
spettanza  dei  crediti  d'imposta  ai sensi del comma 5 del presente
articolo,  l'elenco  dei  beneficiari  ammessi  a  fruire dei crediti
d'imposta  sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a
ciascuno spettanti.
  8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, sia stata gia' presentata domanda di
rilascio  del  nulla  osta  di proiezione in pubblico del film di cui
alla  legge  21  aprile 1962, n. 161, i soggetti interessati dovranno
presentare  l'istanza  di  cui al comma 3 del presente articolo entro
sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
L'istanza dovra' essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma
1,  lettera a), del presente articolo, nonche' dalle comunicazioni di
cui  al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all'art.
6  e  all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al
comma 5 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni.