Art. 4. Credito d'imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche 1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche cinematografiche e' concesso un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascun film, di euro 5.000.000. 2. Il credito d'imposta e' concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione del film. Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del 30% del budget complessivo di produzione del film. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto. 4. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di produzione di cui al comma 1 del presente articolo si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a) del presente comma. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista, dagli attori, dagli autori indicati all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, nonche' dall'autore dei costumi, se non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano.