Art. 5. Procedure per la concessione dei crediti d'imposta alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche. 1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare: a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) al Ministero per i beni e le attivita' culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto nonche' il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo. 2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la non eleggibilita' del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo non piu' di una volta con riferimento alla medesima opera cinematografica. 3. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dal termine delle attivita', apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza deve essere sottoscritta anche da legale rappresentante della societa' di produzione estera committente. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica: a) il costo complessivo di produzione con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonche' quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea; c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta; d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I crediti d'imposta sono riconosciuti previa verifica del Ministero per i beni e le attivita' culturali dell'ammissibilita' degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza. 5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia' terminata l'attivita' di produzione, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza e' corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), nonche' dalla comunicazione di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di trenta giorni. 6. Il credito d'imposta decade qualora al film non venga riconosciuto il requisito di eleggibilita' culturale ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. 7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuna spettanti.