Art. 5.


         Procedure per la concessione dei crediti d'imposta
   alle imprese di produzione esecutiva e alle industrie tecniche.

  1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i
soggetti interessati devono presentare:
   a)  all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta', approvata, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,
concernente  determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
   b)   al   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  la
comunicazione,  da  redigersi  su  modelli  predisposti dal Ministero
medesimo  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
decreto,  contenente,  tra  l'altro,  l'attestazione del rispetto dei
requisiti  di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla
tabella   C   allegata  al  presente  decreto  nonche'  il  piano  di
lavorazione  del  film  con  indicazione  delle  giornate  di ripresa
previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.
  2.  Entro  la  fine del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali
comunica  ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, la non eleggibilita' del film ai sensi dell'art. 1, comma
8,  del presente decreto. In tal caso, i soggetti interessati possono
ripresentare  la  comunicazione  di  cui  al  comma 1, lettera b) del
presente articolo non piu' di una volta con riferimento alla medesima
opera cinematografica.
  3.  A  pena  di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro
trenta  giorni  dal  termine  delle  attivita',  apposita  istanza al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, da redigersi su
modelli  predisposti  dal  Ministero  medesimo  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del presente decreto. L'istanza deve essere
sottoscritta   anche  da  legale  rappresentante  della  societa'  di
produzione  estera  committente.  Nell'istanza deve essere, comunque,
specificato, per ciascuna opera cinematografica:
   a)   il  costo  complessivo  di  produzione  con  attestazione  di
effettivita'  delle  spese  sostenute  rilasciata  dal presidente del
collegio   sindacale   ovvero  da  un  revisore  contabile  o  da  un
professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13,
comma  2,  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale;
   b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio
italiano,  nonche' quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione
europea;
   c) l'ammontare del credito d'imposta maturato dalle imprese di cui
all'art.  4, comma 1, del presente decreto, e quello gia' utilizzato,
nonche'   il   mese  dal  quale  e'  inizialmente  sorto  il  diritto
all'utilizzo del credito d'imposta;
   d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo.
  4.  I  crediti  d'imposta  sono  riconosciuti  previa  verifica del
Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali dell'ammissibilita'
degli  stessi  in  ordine  al  rispetto  dei  requisiti soggettivi ed
oggettivi  ed  ai  requisiti  formali.  Il  Ministero per i beni e le
attivita'   culturali  comunica  ai  soggetti  interessati,  mediante
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, entro sessanta giorni dalla
data  di  ricezione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3 del presente
articolo,  l'importo  del  credito  spettante.  In  caso  di  mancata
comunicazione  nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono
spettanti nella misura indicata nell'istanza.
  5. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto, sia gia' terminata l'attivita' di
produzione,  i  soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di
cui   al   comma  3  del  presente  articolo  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto. L'istanza e' corredata
dalla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1, lettera a), nonche' dalla
comunicazione di cui al comma 1, lettera b). Non rilevano i requisiti
di  cui  all'art.  6  e all'art. 8, comma 7, del presente decreto. Il
termine  di  cui  al  comma  4  del presente articolo e' prorogato di
trenta giorni.
  6.   Il   credito  d'imposta  decade  qualora  al  film  non  venga
riconosciuto   il  requisito  di  eleggibilita'  culturale  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  8,  del  presente  decreto,  ovvero non vengano
soddisfatti  gli  altri  requisiti previsti. In tal caso, si provvede
anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.

  7.  Il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali trasmette
annualmente,  in  via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la
spettanza  dei  crediti  d'imposta  ai sensi del comma 4 del presente
articolo,  l'elenco  delle  imprese  ammesse  a  fruire  dei  crediti
d'imposta  sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a
ciascuna spettanti.