Art. 6.


                       Coperture assicurative


  1.  A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del
presente  decreto,  le  imprese devono prevedere, per il film oggetto
del  beneficio,  le  seguenti  forme di copertura assicurativa: danni
alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e
meccanici  (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance),
fermo  tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew &
actors' guild), responsabilita' civile generale e dipendenti (general
and employer's liability).