Art. 6. Coperture assicurative 1. A pena di decadenza dai benefici di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, le imprese devono prevedere, per il film oggetto del beneficio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola (negative film), difetti di trattamento di pellicola e meccanici (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense), infortuni troupe e attori (crew & actors' guild), responsabilita' civile generale e dipendenti (general and employer's liability).