Art. 7. Divieto di cumulo 1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, nonche' le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura e' elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto. 2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo.