Art. 7.


                          Divieto di cumulo


  1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto e i contributi di
cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo, nonche' le altre misure
pubbliche  di  sostegno  non  possono  superare, complessivamente, la
misura  del  cinquanta  per  cento del costo di produzione dell'opera
cinematografica.  Tale  misura  e'  elevata all'ottanta per cento nel
caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.
  2.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali tiene conto
delle  limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di
erogazione  del  saldo  dei contributi di cui all'art. 13 del decreto
legislativo.