Art. 8. Disposizioni comuni 1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto. 2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto. 3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. 5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma 7, del presente decreto. 7. Con riferimento alle misure di cui all'art. 1, comma 327, lettera a), e comma 335, della legge, e' fatto obbligo all'impresa di produzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film e' stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.