Art. 8.


                         Disposizioni comuni


  1.  I  crediti  d'imposta di cui al presente decreto non concorrono
alla  formazione  del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore   della   produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli  61  e  109,  comma  5,  del  T.U.I.R.,  e sono utilizzabili
esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai
sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto
alla  loro  fruizione  e,  comunque,  a  condizione  che  siano state
rispettate  le  procedure previste a pena di decadenza dagli articoli
3, comma 1, e 5, comma 1, del presente decreto.
  2.   I  crediti  d'imposta  spettanti  sono  indicati,  a  pena  di
decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riconoscimento  del  credito,  sia  nella  dichiarazione  dei redditi
relativa  al  periodo  di  imposta  in cui i crediti sono utilizzati,
evidenziando  distintamente  l'importo maturato da quello utilizzato,
tenendo conto di quanto indicato all'art. 2, comma 3, ultimo periodo,
ed all'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del presente decreto.
  3.  Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche
parziale,  dei  crediti d'imposta del presente decreto per il mancato
rispetto  delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato  l'importo  fruito,  il Ministero ne da' comunicazione in
via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  4.  Il  recupero  del credito d'imposta indebitamente utilizzato e'
effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421
a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o
rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto,  si  applicano  le  disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento,  riscossione  e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
  5.  L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente
al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita
fruizione,  totale  o  parziale,  del  credito  di  imposta accertata
nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
  6.  Con  provvedimento  dirigenziale  del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  e  dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, sono
stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione,
mediante  procedure  telematiche,  dei dati di cui ai commi 3 e 5 del
presente  articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma
7, del presente decreto.
  7.  Con  riferimento  alle  misure  di  cui  all'art. 1, comma 327,
lettera a), e comma 335, della legge, e' fatto obbligo all'impresa di
produzione  dell'opera  cinematografica  interessata di inserire, nei
titoli  di  testa  ovvero  di  coda,  un  adeguato  avviso  che renda
esplicito  e  chiaro  che  il  film  e' stato realizzato anche grazie
all'utilizzo  del  credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244.