Art. 9.


                             Decorrenza


  1.  I  crediti  d'imposta  spettano  con  riferimento alle spese di
produzione  per le quali le condizioni previste dall'art. 2, comma 2,
ovvero  dall'art.  4,  comma 4, del presente decreto, sono verificate
congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.
   Roma, 7 maggio 2009
                                               Il Ministro per i beni
                                             e le attivita' culturali
                                                        Bondi

Il Ministro dell'economia
   e delle finanze
      Tremonti
Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133