Art. 9. Decorrenza 1. I crediti d'imposta spettano con riferimento alle spese di produzione per le quali le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, ovvero dall'art. 4, comma 4, del presente decreto, sono verificate congiuntamente in data successiva al 1° giugno 2008. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. Roma, 7 maggio 2009 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti 19 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133