IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  14  luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi  376  e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visti  i decreti  ministeriali rispettivamente  in data 28 novembre
2000  e  16  marzo  2007 con i quali sono state determinate le classi
delle lauree specialistiche/magistrali;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed in
particolare  l'art.  39,  comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 16 maggio 2008 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
  Visto  il  contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;
  Considerato  che  alla  data  del  presente  decreto la rilevazione
effettuata  dal  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992
e  successive  modifiche non si e' ancora tradotta in accordo formale
in  sede  di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
  Considerata  altresi'  la necessita' di emanare il presente decreto
per  consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli
atenei  nel  rispetto  di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della
richiamata legge n. 264/1999;
  Considerata  la  necessita'  di  tener  conto  anche del fabbisogno
sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1 della citata legge n.
264/1999;
  Considerati  al riguardo i dati acquisiti dal predetto Ministero in
vista  dell'Accordo Stato-regioni, che palesano un'esigenza nazionale
di   molto   inferiore   alla  potenzialita'  formativa  del  sistema
universitario,   deliberata  dagli  organi  accademici  con  espresso
riferimento  ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b),
c) della richiamata legge n. 264;
  Tenuto  conto  delle  considerazioni e delle proposte formulate dal
gruppo   tecnico   insediato  presso  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai fini della programmazione dei
corsi  universitari  per  il  prossimo  anno accademico, di cui fanno
parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione
del   sistema   universitario,  dell'Osservatorio  delle  professioni
sanitarie,  i  presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta'
di  medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione
nazionale  degli  ordini  dei  medici chirurghi e odontoiatri e della
Federazione degli ordini dei veterinari italiani;
  Viste  in  particolare  le segnalazioni di criticita', espresse dai
componenti  del  Comitato di valutazione del sistema universitario in
senso  al  citato  gruppo tecnico, su alcune sedi ritenute non ancora
adeguate  a  garantire  standard formativi a livello europeo definiti
dalla EAEVE in applicazione delle direttive CEE inerenti le attivita'
di medico veterinario;
  Vista  la  nota  del  presidente  del  Comitato  di valutazione del
sistema  universitario  in  data 19 giugno 2009 con cui fa proprie le
suddette considerazioni;
  Ritenuto  di  condividere  la  proposta formulata dal citato gruppo
tecnico  di  ridurre  il  numero  degli accessi al corso di laurea in
proporzione  ai livelli di standard formativi raggiunti dalle diverse
sedi;
  Ritenuto   sulla   base   delle  considerazioni  sopra  esposte  di
determinare,  per  l'anno  accademico  2009-2010, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea
specialistica/magistrale    in   medicina   veterinaria   confermando
l'offerta  formativa  2009-2010  per  le  sedi  che  abbiano standard
formativi a livello europeo e operando una riduzione del 40, del 20 e
del  10  per  cento  rispetto  alla  programmazione  2008-2009  sulle
rimanenti  sedi  in  proporzione  al  raggiungimento  dei  richiamati
livelli formativi;
  Ritenuto  di  disporre  la  ripartizione  dei  posti  stessi tra le
universita';

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. Limitatamente all'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea    specialistica/magistrale   in   medicina   veterinaria   e'
determinato in n. 1.160.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti  in  Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n.  189,  sono  destinati n. 1.050 posti ripartiti fra le universita'
secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce parte integrante del
presente  decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono
destinati  n.  110 posti secondo la riserva contenuta nel contingente
di  cui  alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate
in premesse.