IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, avente per oggetto la «ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, avente per oggetto la «ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»; Visto la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» e, in particolare, i commi 77 - 84 dell'art. 1 della stessa; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991, recante «approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito «decreto legislativo n. 164 del 2000»), recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, recante «incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali» e, in particolare, il comma 1, che definisce «a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario»; Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, che prevede che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'...»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito «decreto legge n. 112 del 2008»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in particolare, l'art. 8 del decreto-legge citato, come modificato dalla legge di conversione, recante «legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi»; Visti, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n. 112 del 2008, che dispongono che «2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi; 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine; 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000, per i giacimenti marginali»; Considerato che l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, sopra riportato, dispone che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al comma 2, ai fini dell'attribuzione, mediante procedure competitive, ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, e cioe' complessivamente entro nove mesi della data di entrata in vigore del decreto-legge; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 112 del 2008, il presente decreto disciplina le modalita' di attribuzione mediante procedura competitiva di concessioni di coltivazione di giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita' economica, anche ai fini della produzione di energia elettrica in applicazione a quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999.