Art. 10.


         Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali


  1.  La  concessione  di  coltivazione  di  giacimento  marginale e'
limitata  allo  sviluppo e coltivazione del giacimento. Il decreto di
cui all'art. 9, comma 2 attribuisce al nuovo titolare i diritti e gli
oneri  attribuiti  originariamente  al  titolare della concessione di
coltivazione,  limitati  al giacimento marginale e alle pertinenze di
quest'ultimo.
  2.  La  concessione  di coltivazione di giacimento marginale ha una
durata  stabilita  in  relazione  al programma di sviluppo proposto e
comunque  non  superiore  a  10  anni  eventualmente prorogabili come
disposto dall'art. 14.