Art. 10. Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali 1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale e' limitata allo sviluppo e coltivazione del giacimento. Il decreto di cui all'art. 9, comma 2 attribuisce al nuovo titolare i diritti e gli oneri attribuiti originariamente al titolare della concessione di coltivazione, limitati al giacimento marginale e alle pertinenze di quest'ultimo. 2. La concessione di coltivazione di giacimento marginale ha una durata stabilita in relazione al programma di sviluppo proposto e comunque non superiore a 10 anni eventualmente prorogabili come disposto dall'art. 14.