Art. 11. Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali derivanti da parte dell'area di una concessione vigente 1. Il Ministero, contestualmente al conferimento della concessione di coltivazione marginale, provvede, per le attivita' in terraferma d'intesa con la regione interessata, all'emissione di un decreto di riperimetrazione della concessione originaria, stralciando l'area relativa allo specifico giacimento marginale. 2. Il titolare della concessione di coltivazione riperimetrata e' tenuto a eseguire il programma dei lavori approvato per la concessione originaria ad esclusione della parte relativa al giacimento marginale. 3. La durata della concessione originaria riperimetrata resta immutata. 4. I decreti di attribuzione del giacimento marginale e di riperimetrazione della concessione originaria vengono comunicati agli uffici finanziari territorialmente competenti per l'aggiornamento dei canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il canone dovuto per la concessione di giacimento marginale e' calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l'esercizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.