Art. 11.


Concessioni  di  coltivazione  di  giacimenti  marginali derivanti da
             parte dell'area di una concessione vigente


  1.  Il Ministero, contestualmente al conferimento della concessione
di  coltivazione  marginale, provvede, per le attivita' in terraferma
d'intesa  con  la regione interessata, all'emissione di un decreto di
riperimetrazione  della  concessione  originaria,  stralciando l'area
relativa allo specifico giacimento marginale.
  2.  Il  titolare della concessione di coltivazione riperimetrata e'
tenuto   a   eseguire  il  programma  dei  lavori  approvato  per  la
concessione   originaria   ad  esclusione  della  parte  relativa  al
giacimento marginale.
  3.  La  durata  della  concessione  originaria  riperimetrata resta
immutata.
  4.  I  decreti  di  attribuzione  del  giacimento  marginale  e  di
riperimetrazione della concessione originaria vengono comunicati agli
uffici finanziari territorialmente competenti per l'aggiornamento dei
canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il
canone dovuto per la concessione di giacimento marginale e' calcolato
secondo  i  criteri  fissati  dalla normativa vigente per l'esercizio
delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.