Art. 12. Concessioni di coltivazione di giacimenti marginali derivanti dalla totalita' dell'area della concessione originaria 1. Qualora l'area della concessione marginale corrisponda all'area della concessione originaria, contestualmente al rilascio del decreto di attribuzione della concessione di giacimento marginale, il Ministero provvede, per le attivita' in terraferma d'intesa con la regione interessata, all'emissione di un decreto di revoca della concessione originaria. 2. Il decreto di attribuzione del giacimento marginale e di revoca della concessione originaria vengono comunicati agli uffici finanziari territorialmente competenti per gli adeguamenti connessi al pagamento dei canoni di concessione in carico al titolare cedente e subentrante. Il canone dovuto per la concessione di giacimento marginale e' calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per l'esercizio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.