Art. 12.


Concessioni  di  coltivazione di giacimenti marginali derivanti dalla
          totalita' dell'area della concessione originaria

  1.  Qualora l'area della concessione marginale corrisponda all'area
della concessione originaria, contestualmente al rilascio del decreto
di   attribuzione  della  concessione  di  giacimento  marginale,  il
Ministero  provvede,  per  le attivita' in terraferma d'intesa con la
regione  interessata,  all'emissione  di  un  decreto di revoca della
concessione originaria.
  2.  Il decreto di attribuzione del giacimento marginale e di revoca
della   concessione   originaria   vengono   comunicati  agli  uffici
finanziari  territorialmente  competenti per gli adeguamenti connessi
al  pagamento dei canoni di concessione in carico al titolare cedente
e  subentrante.  Il  canone  dovuto  per la concessione di giacimento
marginale  e'  calcolato  secondo  i  criteri fissati dalla normativa
vigente   per   l'esercizio  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi.