Art. 13. Dismissioni 1. Gli adempimenti connessi alla dismissione di impianti e pertinenze non compresi nell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, restano a carico del titolare cedente che ne e' costituito custode, a titolo gratuito, fino alla completa dismissione degli stessi. Le dismissioni di impianti e pertinenze, incluse le chiusure minerarie, di cui all'elenco allegato al decreto di attribuzione della concessione di giacimento marginale, sono a carico del titolare subentrante.