Art. 13.


                             Dismissioni


  1.   Gli  adempimenti  connessi  alla  dismissione  di  impianti  e
pertinenze  non  compresi  nell'elenco  di  cui  all'art. 9, comma 2,
restano a carico del titolare cedente che ne e' costituito custode, a
titolo  gratuito,  fino  alla  completa  dismissione degli stessi. Le
dismissioni  di impianti e pertinenze, incluse le chiusure minerarie,
di   cui   all'elenco  allegato  al  decreto  di  attribuzione  della
concessione  di  giacimento  marginale,  sono  a  carico del titolare
subentrante.