Art. 14.


                              Proroghe


  1.  Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento marginale,
possono  essere  concesse  proroghe  di  cinque  anni  ciascuna se il
titolare  subentrante  ha  eseguito  il programma di sviluppo e se ha
adempiuto  a  tutti  gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle
eventuali proroghe precedenti.