Art. 3.


 Comunicazioni e pubblicazione dell'elenco dei giacimenti marginali


  1.  In  ottemperanza  a  quanto  previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto-legge  n.  112  del  2008,  l'elenco  dei  giacimenti  di cui
all'art.  1  e' pubblicato nel B.U.I.G., previa valutazione, da parte
del  Ministero,  dei  dati  inviati  dai  titolari  di concessioni di
coltivazione  di  idrocarburi. Nello stesso B.U.I.G. vengono indicate
le   delimitazioni   delle   aree  che  saranno  oggetto  di  singole
concessioni di giacimenti marginali, da attribuire ai sensi dell'art.
9 del presente decreto.
  2.  In  sede  di prima applicazione di quanto disposto dall'art. 8,
commi  2,  3  e  4  del  decreto-legge  n. 112 del 2008, il Ministero
pubblica  nel B.U.I.G. un primo elenco di giacimenti, comprensivo dei
dati  di  cui all'art. 7, comma 1, contestualmente alla pubblicazione
del presente decreto.
  3.  Nel  momento  in  cui ulteriori giacimenti venissero a ricadere
nella  definizione  di  marginalita'  economica di cui all'art. 5 del
decreto   legislativo   n.  164/2000,  i  titolari  delle  rispettive
concessioni  di  coltivazione  ne  danno  comunicazione al Ministero,
mettendo  a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici di cui
all'art. 7, comma 1.
  4.  Con  successivi comunicati pubblicati nel B.U.I.G. saranno resi
noti  eventuali  ulteriori  elenchi  di giacimenti marginali, qualora
disponibili, da attribuire secondo le modalita' previste dal presente
decreto.