Art. 3. Comunicazioni e pubblicazione dell'elenco dei giacimenti marginali 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, l'elenco dei giacimenti di cui all'art. 1 e' pubblicato nel B.U.I.G., previa valutazione, da parte del Ministero, dei dati inviati dai titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. Nello stesso B.U.I.G. vengono indicate le delimitazioni delle aree che saranno oggetto di singole concessioni di giacimenti marginali, da attribuire ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. 2. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Ministero pubblica nel B.U.I.G. un primo elenco di giacimenti, comprensivo dei dati di cui all'art. 7, comma 1, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto. 3. Nel momento in cui ulteriori giacimenti venissero a ricadere nella definizione di marginalita' economica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 164/2000, i titolari delle rispettive concessioni di coltivazione ne danno comunicazione al Ministero, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici di cui all'art. 7, comma 1. 4. Con successivi comunicati pubblicati nel B.U.I.G. saranno resi noti eventuali ulteriori elenchi di giacimenti marginali, qualora disponibili, da attribuire secondo le modalita' previste dal presente decreto.