Art. 4. Acquisizione dei dati 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei giacimenti di cui all'art. 3, gli operatori interessati inviano al Ministero la richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per l'elaborazione del programma di sviluppo, da sottoporre successivamente al Ministero congiuntamente all'istanza di attribuzione della concessione di giacimento marginale. 2. Il Ministero, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, trasmette la richiesta di cui al comma 1 alle societa' titolari di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali e' stata presentata richiesta di acquisizione dei dati. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei giacimenti di cui all'art. 3 del presente decreto, le societa' titolari di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali e' stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, organizzano un «data room» presso le loro sedi, elaborano gli elenchi delle pertinenze relative alle concessioni e predispongono un sopralluogo dei siti. Nel «data room» sono resi noti i seguenti dati: a) gas/olio originariamente in posto e riserve residue; b) rilievi sismici, studi di giacimento, dati geofisici e geologici; c) situazione dei pozzi afferenti il giacimento (quale: profili, schemi di completamento, «logs», stato dei completamenti); d) facilities di superficie; e) risultati di eventuali prove di erogazione; f) dati su eventuali carotaggi effettuati in pozzo; g) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione; h) per i campi gia' produttivi: profilo di produzione, andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la fase di produzione; i) ogni altro elemento utile per la elaborazione di un idoneo programma di sviluppo del giacimento marginale. 4. I soggetti i quali, in base al comma 2, sono stati ammessi alla fase di acquisizione dei dati, effettuano la consultazione del «data room» e i sopralluoghi secondo un calendario predisposto dal Ministero in funzione delle richieste di accesso. Tali operazioni si concludono entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3. L'accesso al «data room», l'acquisizione dei dati e la partecipazione ai sopralluoghi non prevedono oneri a carico dei richiedenti, ad esclusione dei soli costi di gestione, stimabili, in sede di prima applicazione, in 3.000 euro, da versare ai titolari cedenti.