Art. 4.


                        Acquisizione dei dati


  1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G. dei
giacimenti  di  cui  all'art. 3, gli operatori interessati inviano al
Ministero   la  richiesta  di  acquisizione  dei  dati  di  dettaglio
necessari per l'elaborazione del programma di sviluppo, da sottoporre
successivamente    al   Ministero   congiuntamente   all'istanza   di
attribuzione della concessione di giacimento marginale.
  2.  Il  Ministero, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5,
trasmette  la  richiesta  di cui al comma 1 alle societa' titolari di
concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti per i quali
e' stata presentata richiesta di acquisizione dei dati.
  3.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G.
dei  giacimenti  di  cui all'art. 3 del presente decreto, le societa'
titolari di concessioni di coltivazione su cui insistono i giacimenti
per  i  quali e' stata presentata richiesta di acquisizione dei dati,
organizzano un «data room» presso le loro sedi, elaborano gli elenchi
delle   pertinenze  relative  alle  concessioni  e  predispongono  un
sopralluogo dei siti. Nel «data room» sono resi noti i seguenti dati:
   a) gas/olio originariamente in posto e riserve residue;
   b)   rilievi  sismici,  studi  di  giacimento,  dati  geofisici  e
geologici;
   c)  situazione  dei pozzi afferenti il giacimento (quale: profili,
schemi di completamento, «logs», stato dei completamenti);
   d) facilities di superficie;
   e) risultati di eventuali prove di erogazione;
   f) dati su eventuali carotaggi effettuati in pozzo;
   g) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione;
   h)  per  i campi gia' produttivi: profilo di produzione, andamento
delle pressioni di testa e di fondo durante la fase di produzione;
   i)  ogni  altro  elemento  utile  per la elaborazione di un idoneo
programma di sviluppo del giacimento marginale.
  4.  I soggetti i quali, in base al comma 2, sono stati ammessi alla
fase  di acquisizione dei dati, effettuano la consultazione del «data
room»   e  i  sopralluoghi  secondo  un  calendario  predisposto  dal
Ministero  in funzione delle richieste di accesso. Tali operazioni si
concludono  entro  i  trenta  giorni  successivi al termine di cui al
comma  3.  L'accesso  al  «data  room»,  l'acquisizione dei dati e la
partecipazione  ai  sopralluoghi  non  prevedono  oneri  a carico dei
richiedenti,  ad esclusione dei soli costi di gestione, stimabili, in
sede  di  prima  applicazione,  in 3.000 euro, da versare ai titolari
cedenti.