Art. 5. Soggetti ammessi alla procedura competitiva 1. Possono partecipare alla procedura competitiva per l'attribuzione di concessioni di giacimenti marginali di cui all'art. 3 persone fisiche e giuridiche che rispondano ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, che dispongano della capacita' tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto e che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) aventi sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea; b) aventi, secondo condizioni di reciprocita', sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalita' italiana alla ricerca e coltivazione di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, in Italia, strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.