Art. 5.


             Soggetti ammessi alla procedura competitiva


  1.    Possono    partecipare   alla   procedura   competitiva   per
l'attribuzione di concessioni di giacimenti marginali di cui all'art.
3  persone fisiche e giuridiche che rispondano ai requisiti di ordine
generale  di  cui  all'art.  38 del decreto legislativo n. 163 del 12
aprile  2006,  che  dispongano  della capacita' tecnica, economica ed
organizzativa  adeguate  al  progetto  e  che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
   a)  aventi  sede  sociale  in  Italia  o  in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea;
   b)  aventi,  secondo  condizioni  di reciprocita', sede sociale in
Stati   che   ammettono   i  cittadini  e  i  soggetti  giuridici  di
nazionalita'  italiana  alla  ricerca  e  coltivazione di idrocarburi
ricadenti sotto la loro giurisdizione.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono possedere, in Italia,
strutture   tecniche   ed   amministrative  adeguate  alle  attivita'
previste,  ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale
rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.