Art. 6.


   Istanza di concessione di coltivazione di giacimenti marginali


  1. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della
concessione  di  cui all'art. 3 in due copie al Ministero, unitamente
alla  documentazione  tecnica  di  cui  al comma 7. La documentazione
tecnica  deve  essere  contenuta,  separatamente  dall'istanza, in un
plico  chiuso  e  sigillato, sul quale vanno apposte la denominazione
del  soggetto  richiedente,  la  denominazione  del giacimento per il
quale   si   presenta  l'istanza  e  le  diciture:  «Istanza  per  il
conferimento  della  concessione  di  giacimento  marginale  ai sensi
dell'art.  8 del decreto-legge n. 112/2008» e «Non aprire prima della
fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza».
  2.  L'istanza  e  la  documentazione  di cui al comma 7, redatte in
lingua  italiana  e  in  regola con la normativa in materia di bollo,
devono essere presentate entro novanta giorni, decorrenti dal termine
della  fase  di  consultazione di cui all'art. 4, comma 4. Le domande
pervenute oltre tale termine sono irricevibili.
  3.  Le  istanze  sono pubblicate per estratto nel B.U.I.G. del mese
successivo al termine di scadenza stabilito dal comma 2.
  4.  Nella  domanda  di  concessione deve essere indicato, a pena di
esclusione dalla gara:
   a) la denominazione e la sede legale del soggetto richiedente;
   b)  il  numero  di codice fiscale e di partita I.V.A. del soggetto
richiedente  e  fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso
di validita', del legale rappresentante;
   c) denominazione del giacimento per il quale si presenta istanza;
   d)  di essere in regola con il pagamento del canone di concessione
qualora gia' titolare di concessioni di coltivazione di idrocarburi;
   e)  la  persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i
rapporti con il soggetto richiedente;
   f) elenco degli allegati.
  5.  Nel  caso in cui il soggetto richiedente sia costituito da piu'
soggetti,  l'istanza  e'  sottoscritta  dal  rappresentante legale di
ognuno  di  essi  e  riporta altresi' i dati di cui ai punti a) e b).
Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante unico per tutti i
rapporti con l'Amministrazione e con i terzi.
  6.  Ogni  istanza  munita dei rispettivi allegati e' riferita ad un
singolo  giacimento  marginale;  pertanto il soggetto richiedente che
intende   concorrere  all'attribuzione  di  piu'  giacimenti,  dovra'
presentare una domanda per ognuno di essi.
  7.  La  domanda  deve  essere  corredata, a pena di esclusione, del
programma di sviluppo del giacimento, costituito da:
   a)  relazione  tecnica comprensiva della descrizione delle opere o
soluzioni  previste al fine di rendere tecnicamente ed economicamente
attuabile  la  coltivazione  del  giacimento  stesso,  corredata  dei
relativi investimenti e del programma dei lavori;
   b)  elenco  delle  pertinenze relative alla concessione originaria
funzionali al programma di sviluppo proposto;
   c) termine per l'inizio lavori e l'avvio della produzione;
   d)  piano  economico  atto  a  dimostrare  la  redditivita'  della
coltivazione  del  giacimento  mediante gli interventi operativi o le
soluzioni descritte al punto a), comprensivo dei costi di dismissione
degli  impianti,  delle chiusure minerarie dei pozzi e dei ripristini
dei luoghi.