Art. 6. Istanza di concessione di coltivazione di giacimenti marginali 1. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della concessione di cui all'art. 3 in due copie al Ministero, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 7. La documentazione tecnica deve essere contenuta, separatamente dall'istanza, in un plico chiuso e sigillato, sul quale vanno apposte la denominazione del soggetto richiedente, la denominazione del giacimento per il quale si presenta l'istanza e le diciture: «Istanza per il conferimento della concessione di giacimento marginale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 112/2008» e «Non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza». 2. L'istanza e la documentazione di cui al comma 7, redatte in lingua italiana e in regola con la normativa in materia di bollo, devono essere presentate entro novanta giorni, decorrenti dal termine della fase di consultazione di cui all'art. 4, comma 4. Le domande pervenute oltre tale termine sono irricevibili. 3. Le istanze sono pubblicate per estratto nel B.U.I.G. del mese successivo al termine di scadenza stabilito dal comma 2. 4. Nella domanda di concessione deve essere indicato, a pena di esclusione dalla gara: a) la denominazione e la sede legale del soggetto richiedente; b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del soggetto richiedente e fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita', del legale rappresentante; c) denominazione del giacimento per il quale si presenta istanza; d) di essere in regola con il pagamento del canone di concessione qualora gia' titolare di concessioni di coltivazione di idrocarburi; e) la persona cui il Ministero puo' fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente; f) elenco degli allegati. 5. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia costituito da piu' soggetti, l'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale di ognuno di essi e riporta altresi' i dati di cui ai punti a) e b). Nell'istanza deve essere indicato il rappresentante unico per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi. 6. Ogni istanza munita dei rispettivi allegati e' riferita ad un singolo giacimento marginale; pertanto il soggetto richiedente che intende concorrere all'attribuzione di piu' giacimenti, dovra' presentare una domanda per ognuno di essi. 7. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, del programma di sviluppo del giacimento, costituito da: a) relazione tecnica comprensiva della descrizione delle opere o soluzioni previste al fine di rendere tecnicamente ed economicamente attuabile la coltivazione del giacimento stesso, corredata dei relativi investimenti e del programma dei lavori; b) elenco delle pertinenze relative alla concessione originaria funzionali al programma di sviluppo proposto; c) termine per l'inizio lavori e l'avvio della produzione; d) piano economico atto a dimostrare la redditivita' della coltivazione del giacimento mediante gli interventi operativi o le soluzioni descritte al punto a), comprensivo dei costi di dismissione degli impianti, delle chiusure minerarie dei pozzi e dei ripristini dei luoghi.