Art. 7.


        Criteri per la elaborazione dei programmi di sviluppo


  1.  I programmi di sviluppo sono elaborati da parte dei richiedenti
a  partire  dai dati resi pubblici nell'elenco di cui all'art. 3. Non
sono   ammessi   programmi   di  sviluppo  che,  in  base  a  ipotesi
interpretative   dei   dati  disponibili  in  sede  di  «data  room»,
considerino  valori  di  GOIP-OOIP  (statico  e  dinamico), parametri
petrofisici,  pressioni e produzione cumulativa, differenti da quelli
pubblicati nell'elenco di cui all'art. 3.
  2.  Il  soggetto  produce  una  sintesi  del  programma  di  lavoro
presentato,  suddivisa  per  ciascuno  degli  aspetti  elencati  alle
lettere da a) a f) dell'art. 8, comma 1.