Art. 7. Criteri per la elaborazione dei programmi di sviluppo 1. I programmi di sviluppo sono elaborati da parte dei richiedenti a partire dai dati resi pubblici nell'elenco di cui all'art. 3. Non sono ammessi programmi di sviluppo che, in base a ipotesi interpretative dei dati disponibili in sede di «data room», considerino valori di GOIP-OOIP (statico e dinamico), parametri petrofisici, pressioni e produzione cumulativa, differenti da quelli pubblicati nell'elenco di cui all'art. 3. 2. Il soggetto produce una sintesi del programma di lavoro presentato, suddivisa per ciascuno degli aspetti elencati alle lettere da a) a f) dell'art. 8, comma 1.