Art. 8. Selezione tra le domande concorrenti 1. Gli Uffici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sentito il parere della C.I.R.M. (sezioni a) e b) in sessione riunita), predispongono le graduatorie attribuendo ad ogni programma di sviluppo un punteggio numerico globale, ricavato dalla somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei seguenti criteri: a) da 0 a 20 punti in relazione all'adozione di soluzioni che mirino all'abbattimento della criticita' tecnico-economica del giacimento mediante innovazione tecnologica; b) da 0 a 20 punti in relazione all'adozione di criteri finalizzati all'ottimizzazione del processo produttivo e all'incremento del fattore di recupero; c) da 0 a 20 punti in relazione alle modalita' di svolgimento dei lavori esposti nel programma di sviluppo, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale nonche' al ripristino dei luoghi; d) da 0 a 15 punti in relazione alla valutazione economica degli investimenti previsti dal programma di sviluppo condotta secondo le metodologie correnti atte alla individuazione della loro redditivita'; e) da 0 a 15 punti in relazione alla congruita' dei costi delle opere preventivate; f) da 0 a 10 punti in relazione alla organicita' del rapporto tra attivita' preventivate e tempi previsti per la messa in produzione del giacimento. 2. Viene selezionato il programma di sviluppo che ottiene il punteggio numerico finale piu' alto. In caso di parita' di punteggio, prevale la somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a), b) e c) dell'art. 8. 3. Il punteggio minimo per l'attribuzione di una concessione di giacimento marginale e' di 60 punti. 4. Le graduatorie sono pubblicate nel B.U.I.G. entro novanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 2.