Art. 8.


                Selezione tra le domande concorrenti


  1.  Gli Uffici della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche,  sentito  il  parere  della C.I.R.M. (sezioni a) e b) in
sessione  riunita),  predispongono le graduatorie attribuendo ad ogni
programma  di  sviluppo un punteggio numerico globale, ricavato dalla
somma  delle  singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei
seguenti criteri:
   a)  da  0  a  20  punti in relazione all'adozione di soluzioni che
mirino   all'abbattimento   della  criticita'  tecnico-economica  del
giacimento mediante innovazione tecnologica;
   b)   da  0  a  20  punti  in  relazione  all'adozione  di  criteri
finalizzati    all'ottimizzazione    del    processo   produttivo   e
all'incremento del fattore di recupero;
   c)  da 0 a 20 punti in relazione alle modalita' di svolgimento dei
lavori esposti nel programma di sviluppo, con particolare riferimento
alla  sicurezza  e  salvaguardia ambientale nonche' al ripristino dei
luoghi;
   d)  da  0 a 15 punti in relazione alla valutazione economica degli
investimenti  previsti  dal programma di sviluppo condotta secondo le
metodologie    correnti   atte   alla   individuazione   della   loro
redditivita';
   e)  da  0  a 15 punti in relazione alla congruita' dei costi delle
opere preventivate;
   f)  da 0 a 10 punti in relazione alla organicita' del rapporto tra
attivita'  preventivate  e  tempi previsti per la messa in produzione
del giacimento.
  2.  Viene  selezionato  il  programma  di  sviluppo  che ottiene il
punteggio numerico finale piu' alto. In caso di parita' di punteggio,
prevale  la  somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a),
b) e c) dell'art. 8.
  3.  Il  punteggio  minimo  per l'attribuzione di una concessione di
giacimento marginale e' di 60 punti.
  4. Le graduatorie sono pubblicate nel B.U.I.G. entro novanta giorni
dal  termine  di presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma
2.