Art. 9. Attribuzione delle concessioni per giacimenti marginali 1. La concessione di coltivazione di giacimento marginale e' attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attivita' in terraferma, d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell'amministrazione competente. 2. Il decreto di concessione di coltivazione di giacimenti marginali e' pubblicato nel B.U.I.G., riportando per estratto il programma dei lavori approvato. Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco delle pertinenze relative alla precedente concessione di coltivazione funzionali all'attivita' di coltivazione del giacimento marginale, che divengono direttamente e contestualmente pertinenze della concessione di giacimento marginale.