Art. 9.


       Attribuzione delle concessioni per giacimenti marginali


  1.  La  concessione  di  coltivazione  di  giacimento  marginale e'
attribuita,  nei  termini  previsti  dalla legge n. 239 del 23 agosto
2004,  con  decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato,
per  le attivita' in terraferma, d'intesa con la regione interessata,
previa     valutazione     di    impatto    ambientale    da    parte
dell'amministrazione competente.
  2.   Il  decreto  di  concessione  di  coltivazione  di  giacimenti
marginali  e'  pubblicato  nel  B.U.I.G.,  riportando per estratto il
programma  dei  lavori  approvato. Con lo stesso decreto e' approvato
l'elenco  delle  pertinenze  relative  alla precedente concessione di
coltivazione  funzionali all'attivita' di coltivazione del giacimento
marginale,  che  divengono  direttamente e contestualmente pertinenze
della concessione di giacimento marginale.