Art. 2.


                      Autorizzazioni in deroga


  Nel  periodo  di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto
possono affluire sull'isola:
   a) veicoli per il trasporto pubblico;
   b)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'  muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente
autorita' italiana o estera;
   c)  veicoli  di  enti  pubblici  addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
   d)  veicoli  appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  ubicate
sull'isola  che,  pur  non  essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli  comunali dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per
l'isola di Favignana;
   e)  autoveicoli  con  targa  estera  sempre che siano condotti dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
   f)  autoveicoli  con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da
turisti,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  n.  556/1988, previa
dimostrazione del contratto di noleggio;
   g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano
in  contrasto  con  le  limitazioni  alla  circolazione vigenti sulle
strade dell'isola;
   h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di
avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'Isola e li' stazionino
per tutto il periodo del soggiorno;
   i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
   j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che
dimostrino  di  soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di
almeno  tre  giorni,  mediante biglietto navale di andata e ritorno o
che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in struttura
alberghiera o extralberghiera;
   k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
   l) autoambulanze e carri funebri.