Art. 2. Autorizzazioni in deroga Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola: a) veicoli per il trasporto pubblico; b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse; d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana; e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso; f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio; g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'Isola e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno tre giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in struttura alberghiera o extralberghiera; k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi; l) autoambulanze e carri funebri.