Art. 4.


                              Sanzioni


  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro  1.559  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto  del  Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008, come
arrotondati  ai  sensi dell'art. 195 comma 3-bis del sopra richiamato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.