(Annesso 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
   1. I vini di cui all'art. 1, all'atto  della  loro  immissione  al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    «Prosecco»: 
     colore: giallo paglierino; 
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
     sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
     acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
    «Prosecco» spumante: 
     colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  brillante,  con
spuma persistente; 
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
     sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
     acidita' totale minima: 5,0 g/l 
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
    «Prosecco» frizzante: 
     colore: giallo paglierino piu' o meno  intenso,  brillante,  con
evidente sviluppo di bollicine; 
     odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
     sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; 
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; 
     acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
     estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
   Nella tipologia prodotta  tradizionalmente  per  fermentazione  in
bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal  caso  e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura  «rifermentazione  in
bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino
e l'acidita' totale minima sono le seguenti: 
    odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta
di pane e lievito; 
    sapore: secco,  frizzante,  fruttato  con  possibili  sentori  di
crosta di pane e lievito; 
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.