(Annesso 2-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
   1. I vini a  Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«ConeglianoValdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al consumo
come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti  in
vetro tradizionali per la zona. 
   2. Volumi nominali, forma e colore.  I  vini  a  Denominazione  di
origine controllata e garantita «ConeglianoValdobbiadene -  Prosecco»
possono essere presentati  al  consumo  in  recipienti  di  vetro  di
qualunque capienza prevista per legge. 
   Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore
e  forma,  tradizionalmente  usate   nella   zona,   la   cui   gamma
colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco, al giallo,  al
verde, al marrone, al grigio-nero di varia  intensita'.  Inoltre,  su
richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, puo'
essere consentito con apposita  autorizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo  di  contenitori
tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori, in  occasione
di eventi espositivi e promozionali. 
   3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con
tappo raso bocca in sughero. 
   Per  i  frizzanti  e'  consentito  l'uso  delle   chiusure   sopra
menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito  che
il tappo cilindrico di  sughero  sia  trattenuto  dalla  tradizionale
chiusura in spago. 
   Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il
tappo a fungo di sughero marchiato con il nome  della  denominazione,
per i  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  0,200  litri  e'
consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.