Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacita' consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero. 2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacita' di litri 6, 9 e superiori. 3. Per la chiusura delle bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite. Per la tipologia frizzante e' altresi' ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.