(Annesso 3-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
   1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi
al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la  zona,  delle
capacita' consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie
vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica  che  puo'
variare nelle varie intensita' e tonalita' del  bianco,  del  giallo,
del verde, del marrone, del grigio-nero. 
   2.  Su  richiesta  degli  operatori  interessati,   con   apposita
autorizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e'  consentito,  in  occasione   di   particolari   eventi
espositivi o promozionali,  l'utilizzo  di  contenitori  tradizionali
della capacita' di litri 6, 9 e superiori. 
   3. Per la chiusura delle bottiglie e'  consentito  solo  l'uso  di
tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacita' non  superiore
a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite. 
   Per la tipologia frizzante  e'  altresi'  ammesso  l'utilizzo  del
tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in
spago. 
   Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il
tappo a fungo di sughero marchiato con il nome  della  denominazione,
per i  recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  0,200  litri  e'
consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.