Art. 2.



  A  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto in
caso  di  estinzione  anticipata  del  mutuo  il residuo debito viene
rimborsato al tasso di cui all'art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 2009

                                               Il Ministro : Tremonti