IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Castelmagno»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  28  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2006, con il
quale  l'organismo  «INOQ  - Istituto Nord-Ovest Qualita' soc. coop.»
con  sede  in  Moretta,  piazza  Carlo Alberto Grosso n. 82, e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Castelmagno»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  28  luglio  2006,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato   che   il   Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio
Castelmagno  ha  comunicato di confermare «INOQ - Istituto Nord-Ovest
Qualita' soc. coop.» quale organismo di controllo e di certificazione
della  denominazione  di  origine protetta «Castelmagno» ai sensi dei
citati articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Castelmagno»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo  «INOQ  - Istituto Nord-Ovest Qualita' soc.
coop.» la predisposizione del piano dei controlli;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  28  luglio  2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualita'»;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  denominato  «INOQ  -
Istituto  Nord-Ovest Qualita' soc. coop.» con decreto 28 luglio 2006,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Castelmagno»,  registrata  con il Regolamento della Commissione (CE)
n.  1263  del  1°  luglio  1996, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.