Annesso Art. 8. Etichettature, designazione e presentazione 8.1) Annata. I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata e' invece obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione Riserva e della specificazione «Classico». 8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti. Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le chiusure del tipo: corona, strappo e vite. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore ai 2 litri. 8.3) Uso di chiusure speciali. Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite. 8.4) Limitazioni per alcune tipologie. Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «classico», all'atto dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacita' di litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca.