L'art. 4, comma 3, e' integrato come segue: 3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titolo alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: «Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol. L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue: 1. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: «Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%: produzione max di vino: 6.300 litri/ha. 4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato: «Piemonte» Albarossa durata mesi: 12; decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.