(Annesso-art. 4)
   L'art. 4, comma 3, e' integrato come segue: 
   3. Le rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i
titolo alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le
seguenti: 
   «Piemonte» Albarossa: resa uva: 9.000 kg/ha 
    titolo alcolometrico volumico min. naturale: 12% vol. 
   L'art. 5, commi 1 e 4, sono integrati come segue: 
   1. La resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
   «Piemonte» Albarossa: resa uva/vino: 70%: 
    produzione max di vino: 6.300 litri/ha. 
   4. I seguenti vini devono  essere  sottoposti  ad  un  periodo  di
invecchiamento appresso indicato: 
   «Piemonte» Albarossa durata mesi: 12; 
    decorrenza: dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.