(Annesso-art. 7)
   L'art. 7, comma 8, e' integrato come segue: 
   8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui  all'art.  1
e' facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve,  ad
eccezione del vino «Piemonte» Albarossa per il quale e'  obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
   L'art. 8, comma 1, e' integrato come segue: 
   1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il
confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa
vigente, devono essere di capacita' inferiore o pari a  500  C1,  con
specifica esclusione della capacita' pari a 200 C1 e dei  contenitori
non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma.