L'art. 7, comma 8, e' integrato come segue: 8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' facoltativa l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del vino «Piemonte» Albarossa per il quale e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. L'art. 8, comma 1, e' integrato come segue: 1. Per il vino «Piemonte» Albarossa le bottiglie utilizzate per il confezionamento devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente, devono essere di capacita' inferiore o pari a 500 C1, con specifica esclusione della capacita' pari a 200 C1 e dei contenitori non in vetro di qualsiasi capacita' consentita dalla norma.