Art. 5.

  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita'
del  decreto  12  settembre  2000 n. 410, di adozione del regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi  di  tutela  delle  DOP e delle IGP incaricati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2.   I   soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della  DOP
«Brisighella»   appartenenti   alla  categoria  «olivicoltori»  nella
filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera d) del decreto
12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP),  sono  tenuti  a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.