(( Art. 11-bis


Obbligo   di   presentazione   del  documento  unico  di  regolarita'
                            contributiva


  1.  Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' di cui al
comma  1  e',  in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del
richiedente  del  documento unico di regolarita' contributiva (DURC),
di  cui  all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.  Entro  il  31  gennaio  di ciascun anno successivo a quello del
rilascio  dell'autorizzazione,  il  comune,  avvalendosi  anche della
collaborazione  gratuita delle associazioni di categoria riconosciute
dal  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro, verifica la
sussistenza del documento»;
   b)  all'articolo  29,  comma  4, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
    «c-bis)  nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del
DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo degli artt. 28 e 29 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma  4,  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  28  (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio
          sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
              a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
              b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 e'
          soggetto  ad  apposita  autorizzazione rilasciata a persone
          fisiche  o  a  societa'  di persone regolarmente costituite
          secondo le norme vigenti.
             2-bis.  L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
          cui   al   comma   1   e',  in  ogni  caso,  soggetta  alla
          presentazione  da parte del richiedente del documento unico
          di  regolarita'  contributiva  (DURC),  di  cui all'art. 1,
          comma  1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il
          31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio
          dell'autorizzazione,  il  comune,  avvalendosi  anche della
          collaborazione  gratuita  delle  associazioni  di categoria
          riconosciute  dal  Consiglio  nazionale  dell'economia  del
          lavoro, verifica la sussistenza del documento;
             3.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita  sulle  aree  pubbliche  mediante  l'utilizzo di un
          posteggio  e'  rilasciata,  in  base alla normativa emanata
          dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
          abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
          del territorio regionale.
             4.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  esclusivamente  in  forma
          itinerante  e'  rilasciata,  in base alla normativa emanata
          dalla  regione,  dal  comune nel quale il richiedente ha la
          residenza,   se   persona   fisica,   o   la  sede  legale.
          L'autorizzazione  di  cui  al  presente comma abilita anche
          alla  vendita  al  domicilio  del  consumatore  nonche' nei
          locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
          di cura, di intrattenimento o svago.
             5. Nella domanda l'interessato dichiara:
              a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
          5;
              b)  il  settore o i settori merceologici e, qualora non
          intenda   esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,  il
          posteggio del quale chiede la concessione.
             6.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' sulle
          aree  pubbliche  abilita alla partecipazione alle fiere che
          si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il
          comune  che  l'ha  rilasciata,  sia nell'ambito delle altre
          regioni del territorio nazionale.
             7.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari
          abilita  anche  alla  somministrazione  dei  medesimi se il
          titolare  risulta  in possesso dei requisiti prescritti per
          l'una    e    l'altra    attivita'.   L'abilitazione   alla
          somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
          titolo autorizzatorio.
             8.  L'esercizio  del  commercio sulle aree pubbliche dei
          prodotti  alimentari  e'  soggetto alle norme comunitarie e
          nazionali  che  tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
          modalita'  di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
          stabiliti   dal   Ministero   della  sanita'  con  apposita
          ordinanza.
             9.  L'esercizio  del commercio disciplinato dal presente
          articolo  nelle  aree  demaniali  marittime  e' soggetto al
          nulla  osta  da  parte delle competenti autorita' marittime
          che  stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
          aree predette.
             10.  Senza  permesso del soggetto proprietario o gestore
          e'   vietato   il  commercio  sulle  aree  pubbliche  negli
          aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
             11.   I   posteggi,  temporaneamente  non  occupati  dai
          titolari  della  relativa  concessione  in un mercato, sono
          assegnati   giornalmente,   durante   il   periodo  di  non
          utilizzazione   da   parte   del   titolare,   ai  soggetti
          legittimati   ad   esercitare   il   commercio  sulle  aree
          pubbliche,  che vantino il piu' alto numero di presenze nel
          mercato di cui trattasi.
             12.   Le   regioni,   entro   un   anno  dalla  data  di
          pubblicazione   del  presente  decreto,  emanano  le  norme
          relative  alle  modalita' di esercizio del commercio di cui
          al  presente  articolo,  i  criteri  e  le procedure per il
          rilascio,  la  revoca  e  la  sospensione  nei  casi di cui
          all'art.  29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
          in  caso  di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in
          caso  di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
          Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di
          orari  ferma  restando  la  competenza in capo al sindaco a
          fissare i medesimi.
             13.  Le  regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
          idoneo  a  soddisfare  gli  interessi dei consumatori ed un
          adeguato  equilibrio  con  le altre forme di distribuzione,
          stabiliscono,  altresi',  sulla  base delle caratteristiche
          economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art.
          6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
          distributiva  e della popolazione residente e fluttuante, i
          criteri  generali  ai quali i comuni si devono attenere per
          la  determinazione  delle aree e del numero dei posteggi da
          destinare     allo    svolgimento    dell'attivita',    per
          l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
          che  si  svolgono  quotidianamente  o  a  cadenza  diversa,
          nonche'   per   l'istituzione   di   mercati   destinati  a
          merceologie    esclusive.    Stabiliscono,   altresi',   le
          caratteristiche   tipologiche   delle   fiere,  nonche'  le
          modalita'  di  partecipazione  alle  medesime prevedendo in
          ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
          posteggi   fondato   sul   piu'  alto  numero  di  presenze
          effettive.
             14.   Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,
          provvedono  all'emanazione  delle disposizioni previste dal
          presente  articolo  acquisendo  il  parere obbligatorio dei
          rappresentanti  degli  enti  locali  e  prevedendo forme di
          consultazione  delle organizzazioni dei consumatori e delle
          imprese del commercio.
             15.  Il  comune,  sulla  base delle disposizioni emanate
          dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
          da   destinare  all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le
          modalita'  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
          e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
          congrua   sul   totale,   agli  imprenditori  agricoli  che
          esercitano  la  vendita  diretta  ai  sensi dell'art. 4 del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 228. Al fine di
          garantire  il  miglior servizio da rendere ai consumatori i
          comuni  possono  determinare le tipologie merceologiche dei
          posteggi nei mercati e nelle fiere.
             16.  Nella  deliberazione  di  cui  al  comma 15 vengono
          individuate  altresi'  le  aree aventi valore archeologico,
          storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
          commercio   di  cui  al  presente  articolo  e'  vietato  o
          sottoposto   a   condizioni   particolari   ai  fini  della
          salvaguardia  delle aree predette. Possono essere stabiliti
          divieti  e  limitazioni  all'esercizio  anche per motivi di
          viabilita',  di  carattere  igienico  sanitario o per altri
          motivi  di  pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
          le  norme  procedurali per la presentazione e l'istruttoria
          delle   domande  di  rilascio,  il  termine,  comunque  non
          superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
          il  quale  le  domande devono ritenersi accolte qualora non
          venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
          le  altre  norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modifiche.
             17.  Al  fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
          commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
          le   regioni  e  i  comuni  possono  stabilire  particolari
          agevolazioni,  fino all'esenzione, per i tributi e le altre
          entrate   di   rispettiva   competenza   per  le  attivita'
          effettuate  su  posteggi  posti  in  comuni  e frazioni con
          popolazione   inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle  zone
          periferiche  delle  aree metropolitane e degli altri centri
          di minori dimensioni.
             18.  In  caso di inerzia da parte del comune, le regioni
          provvedono   in   via   sostitutiva,   adottando  le  norme
          necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
          norme comunali».
             «Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il commercio
          sulle  aree  pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
          fuori  dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
          nonche'   senza  l'autorizzazione  o  il  permesso  di  cui
          all'art.  28,  commi  9  e  10,  e'  punito con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
          a  lire  30.000.000  e con la confisca delle attrezzature e
          della merce.
             2.  Chiunque  violi le limitazioni e i divieti stabiliti
          per  l'esercizio  del  commercio sulle aree pubbliche dalla
          deliberazione  del  comune di cui all'art. 28 e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da
          lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
             3.  In  caso  di  particolare  gravita' o di recidiva il
          sindaco  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita' di
          vendita  per  un  periodo  non superiore a venti giorni. La
          recidiva  si  verifica qualora sia stata commessa la stessa
          violazione  per  due  volte  in  un  anno,  anche  se si e'
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
             4. L'autorizzazione e' revocata:
              a)  nel  caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
          entro  sei  mesi  dalla  data dell'avvenuto rilascio, salvo
          proroga in caso di comprovata necessita';
              b)   nel   caso  di  decadenza  dalla  concessione  del
          posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
          solare  per  periodi  di tempo complessivamente superiori a
          quattro  mesi,  salvo  il  caso  di  assenza  per malattia,
          gravidanza o servizio militare;
              c)  nel  caso  in  cui  il  titolare  non  risulti piu'
          provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
              c-bis)  nel  caso  di mancata presentazione iniziale ed
          annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28.
             5.  Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita'  competente  e' il sindaco del comune nel quale
          hanno  avuto  luogo.  Alla  medesima autorita' pervengono i
          proventi  derivanti  dai pagamenti in misura ridotta ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».