Art. 14.


Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti


  ((  1.  Per  il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  le
plusvalenze  iscritte  in  bilancio  derivanti  dalla valutazione, ai
corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per
uso  non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da
conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di
obblighi  derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle
necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale
della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4, sono assoggettate a
tassazione   separatamente   dall'imponibile   complessivo   mediante
applicazione  di  un'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e
delle  relative  addizionali  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo
massimo di 300 milioni di euro.
  2.  L'imposta  sostitutiva,  commisurata  ai  dati  risultanti  dal
bilancio  relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  e' versata, a titolo di acconto, entro il termine
di  versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative
al  periodo  di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro
il  termine  del  versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute
per il medesimo periodo di imposta.
  3.  Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita'
di  cui  al  comma  1,  nei  tre  periodi  di  imposta successivi, la
plusvalenza  realizzata,  aumentata  dell'importo  della  plusvalenza
corrispondente  alle  disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo
delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta
plusvalenza  e'  scomputata  dalle imposte sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
  4.   L'imposta   sostitutiva   non  e'  deducibile  ai  fini  della
determinazione  del  reddito  e  non  puo'  essere  imputata  a stato
patrimoniale.  Per  l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e
il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga
ad  ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere
dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle
disponibilita'  auree  della  Banca  d'Italia,  fermo restando quanto
previsto  al  comma  1,  le  disposizioni  del  presente  articolo si
applicano  previo  parere non ostativo della Banca centrale europea e
comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale
e  finanziaria  della banca centrale; la predetta misura e' stabilita
con  decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
  5.  Nel  caso  in  cui, a seguito dell'applicazione delle procedure
previste  dal  comma  4,  le  maggiori  entrate previste dal presente
articolo  siano  inferiori  al gettito stimato in 300 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli
stanziamenti  relativi  alle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui alla
Tabella  C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni,  modulate  sulle  singole  voci  in  proporzione  alle
disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche
attraverso  l'adozione  di  ulteriori  misure  ai sensi dell'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1 del
          decreto   legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  recante
          «Disciplina  dei titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in attuazione dell'articolo 42 della L.
          24 aprile 1998, n. 128»:
             «Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini del
          presente  decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e
          argento.».
             -  Si  riportano il testo vigente degli articoli 22 e 79
          del citato D.P.R. n. 917 del 1986:
             «Art.  22  (Scomputo  degli  acconti). - 1. Dall'imposta
          determinata  a  norma dei precedenti articoli si scomputano
          nell'ordine:  a)  l'ammontare  dei  crediti  per le imposte
          pagate  all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo
          165;  b)  i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
          dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto
          operate,    anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi che concorrono a
          formare   il   reddito  complessivo  e  su  quelli  tassati
          separatamente.  Le  ritenute  operate dopo la presentazione
          della  dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
          relativa  al  periodo  di  imposta  nel  quale  sono  state
          operate.  Le  ritenute  operate sui redditi delle societa',
          associazioni   e   imprese   indicate  nell'articolo  5  si
          scomputano,  nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte
          dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
             2.  Se  l'ammontare  complessivo dei crediti di imposta,
          dei  versamenti  e  delle  ritenute,  e' superiore a quello
          dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente
          ha  diritto,  a  sua  scelta,  di  computare l'eccedenza in
          diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o
          di  chiederne  il  rimborso  in  sede  di dichiarazione dei
          redditi.   Per   i   redditi   tassati   separatamente,  se
          l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e'
          superiore  a quello dell'imposta netta di cui agli articoli
          19   e   21,   il   contribuente  ha  diritto  al  rimborso
          dell'eccedenza».
             «Art.  79  (Scomputo  degli  acconti). - 1. I versamenti
          eseguiti  dal  contribuente  in  acconto  dell'imposta e le
          ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto si scomputano
          dall'imposta  a  norma  dell'articolo 22, salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo.
             2.  Le  ritenute  di  cui  al  primo  e al secondo comma
          dell'articolo   26   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del
          decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  1981,  n.  692,
          applicabili  a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
          di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a
          formare  il  reddito  complessivo ancorche' non siano stati
          percepiti   e  assoggettati  alla  ritenuta.  L'importo  da
          scomputare  e' calcolato in proporzione all'ammontare degli
          interessi  e  altri  proventi  che  concorrono a formare il
          reddito.».
             -  La  legge  22  dicembre  2008,  n.  203, e successive
          modificazioni,  reca  «Disposizioni  per  la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2009)».  La  Tabella C della legge finanziaria
          reca  l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in relazione
          a  disposizioni  di  legge  la cui quantificazione annua e'
          demandata  alla  legge  finanziaria»  ripartiti per singoli
          Ministeri.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 11-ter,
          della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, recante «Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio»:
             «Art.  11-ter  (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
              a)  mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
          fondi  speciali  previsti  dall'articolo  11-bis,  restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
              b)  mediante  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
              c) [abrogata];
              d)  mediante  modificazioni  legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
             2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo
          e  gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
          conseguenze  finanziarie  devono  essere  corredati  da una
          relazione   tecnica,   predisposta   dalle  amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
             3.   Le   Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
             4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL
          devono  essere  corredati,  a  cura  dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
             5.   Per   le   disposizioni   legislative   in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
             6.  Ogni  quattro  mesi  la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
             6-bis.  Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
             6-ter.  Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri..».