Art. 19.


                         Societa' pubbliche


  1.  All'articolo  18  del  (( decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ))
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   ((  «2-bis.  Le  disposizioni  che  stabiliscono,  a  carico delle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti
o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione
al  regime  previsto  per  l'amministrazione controllante, anche alle
societa'  a  partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di servizi pubblici locali
senza  gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze
di   interesse   generale   aventi   carattere  non  industriale  ne'
commerciale,  ovvero  che  svolgono  attivita'  nei  confronti  della
pubblica  amministrazione  a  supporto  di funzioni amministrative di
natura  pubblicistica  inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30  dicembre  2004,  n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le
proprie  politiche  di  personale  alle  disposizioni  vigenti per le
amministrazioni  controllanti  in materia di contenimento degli oneri
contrattuali  e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
e  per  consulenze.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con
le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  da  emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite
le  modalita'  e  la  modulistica  per  l'assoggettamento al patto di
stabilita'  interno  delle  societa' a partecipazione pubblica locale
totale  o  di  controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi  pubblici  locali  senza  gara,  ovvero che svolgano funzioni
volte  a  soddisfare  esigenze di interesse generale aventi carattere
non  industriale  ne'  commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei
confronti  della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di funzioni
amministrative di natura pubblicistica».))
  2.  All'articolo 3 della (( legge 24 dicembre 2007, n. 244, )) sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  28,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La
delibera   di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla  sezione
competente della Corte dei conti.»;
   b) (( (soppressa). ))
  3.  L'articolo  7-octies  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9 aprile 2009, n. 33, e'
modificato come segue:
   a)  la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure
a  favore  degli  obbligazionisti  e dei piccoli azionisti Alitalia -
Linee aeree italiane S.p.A.»;
   b) il comma 1 e' abrogato;
   c)  al  comma  3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento»
sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  «pari ad euro 0,262589 per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;
   d)  al  comma  3,  dopo  la  lettera a), e' introdotta la seguente
lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni della societa' Alitalia -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del   prezzo   medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo  mese  di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione,  e  comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il   diritto   e'  condizionato  all'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' di seguito specificate; »;
   e)  al  comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista»  sono  sostituite dalle seguenti parole «di cui alle
lettere  a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente
a  euro  100.000  per  ciascun  obbligazionista  e  a euro 50.000 per
ciascun  azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
   f)  al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo:
«le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare  per  l'anno  2009  il limite complessivo di spesa di cui al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti  di  cui  alla  lettera  a-bis),  sono effettuate nell'anno
2010»;
   g)   al   comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «I  titolari  di
obbligazioni  di  cui  al  comma  3»  sono  sostituite dalle seguenti
parole:  «I  titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»;
le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
   h)  al  comma  4,  alla  lettera  a),  dopo  le parole «dei titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
   i)  al  comma  5,  primo periodo, dopo le parole «gli intermediari
finanziari,  sotto  la  propria  responsabilita',  trasmettono»  sono
aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
   j)  al  comma  5  lettera  a),  dopo  le  parole  «titolari  delle
obbligazioni»  sono  aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le
parole  «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto»  sono  sostituite  dalle seguenti parole «delle quantita' di
detti   titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
   k)  al  comma  5,  lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli
obbligazionari»  sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo
le  parole  «soggetti  titolari  delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole «e delle azioni»;
   l)   al   comma   6,   primo   periodo,  dopo  le  parole  «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
   m)  al  comma  6,  secondo  periodo, dopo le parole «trasferimento
delle  obbligazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e delle
azioni»;
   n)  al  comma  7  le  parole  «entro  il  31  dicembre  2009» sono
sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
   o)  dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle
operazioni  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni  di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114
e  seguenti  del  ((  testo  unico  delle  disposizioni in materia di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  )) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.»;
   p) e' abrogato il comma 8;
   q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il
comma  2  dell'articolo  3  del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
   r) e' abrogato il comma 10.
  4.   Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del (( decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  ))  convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.
33,  come  modificato  ((  dal  comma  3 del presente articolo, )) si
considerano   valide   le   richieste   presentate  dai  titolari  di
obbligazioni  del  prestito  obbligazionario  «Alitalia 7,5 per cento
2002-2010  convertibile»  emesso  da  Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A.,  ora  in  amministrazione  straordinaria,  sulla  base  della
normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto-legge.  Al  fine  di  provvedere  alla copertura dei maggiori
oneri  derivanti  dal  comma  3  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo  7-octies,  comma  2,  del  (( decreto-legge 10 febbraio
2009,  n.  5,  ))  convertito,  con modificazioni, con legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
  5.  Le  amministrazioni  dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,   nel   rispetto   dei   principi  comunitari  e  nazionali
conferenti,  a  societa'  a  capitale  interamente pubblico su cui le
predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo analogo a quello
esercitato  su  propri  servizi  e  che svolgono la propria attivita'
quasi  esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli  oneri  di  gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi  ai  fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
  6.  L'articolo  2497, primo comma, del codice civile, si interpreta
nel  senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi   dallo   Stato,  che  detengono  la  partecipazione  sociale
nell'ambito   della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero  per
finalita' di natura economica o finanziaria.
  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  ((  come  sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno
2009, n. 69, )) e' sostituito dal seguente:
   «b)  prevedere  che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle
materie  delegabili,  al presidente possano essere attribuite deleghe
operative  da  parte  dell'organo  di  amministrazione che provvede a
determinarne  in  concreto  il  contenuto  ed  il  compenso  ai sensi
dell'articolo 2389, (( terzo comma, )) del codice civile; ».
  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  ((  come  sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno
2009, n. 69, )) e' sostituito dal seguente:
   «d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,  fermo  quanto
previsto   ai   sensi   della  lettera  b),  possa  delegare  proprie
attribuzioni   a   un   solo  componente,  al  quale  possono  essere
riconosciuti  compensi  ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del
codice  civile  unitamente  al Presidente nel caso di attribuzione di
deleghe operative di cui alla lettera b); ».
  ((  8-bis.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7 e 8 si applicano a
decorrere dal 5 luglio 2009. ))
  9.  L'articolo  1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' soppresso.
  ((   9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone
annuo  corrisposto  direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020
del  medesimo  articolo  1  della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni,   e'   integrata   di   un  importo,  calcolato  sulla
percorrenza   chilometrica   di   ciascun   veicolo   che  ha  fruito
dell'infrastruttura  autostradale,  pari  a  3  millesimi  di  euro a
chilometro  per  le  classi  di  pedaggio  A  e  B  e a 9 millesimi a
chilometro  per  le  classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a
dare   distinta  evidenza  nel  proprio  piano  economico-finanziario
dell'integrazione  del  canone di cui al periodo precedente e destina
tali  risorse  alla  manutenzione  ordinaria  e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in
gestione   diretta.   Al   fine   di  assicurare  l'attuazione  delle
disposizioni  del  presente  comma,  i  concessionari  recuperano  il
suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di
competenza,  non  soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione  non  devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I
pagamenti  dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto
di  programma  sono  ridotti  in  misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione. ))
  10.  L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
sostituito  dal  seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione
di  quelle  di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a
decorrere  dal  primo  rinnovo degli organi societari successivo alle
modifiche stesse.».
  11.  Con  atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  ridefiniti  i  compiti  e  le funzioni (( delle
societa' )) di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559,
((  e  successive  modificazioni,  e al comma 15 dell'articolo 83 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ))
  12.  Il consiglio di amministrazione (( delle societa' )) di cui al
comma  11  del  presente  articolo  e' conseguentemente rinnovato nel
numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione
dei   relativi  atti  di  indirizzo  strategico,  senza  applicazione
dell'articolo  2383,  comma 3, del codice civile. Il relativo statuto
dovra'  conformarsi,  entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui  al  comma  12,  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007,  n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da
eventuali  disposizioni  speciali»  sono inserite le parole: «nonche'
dai  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
  ((  13-bis.  Le  risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul
capitolo   7620   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8,  comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul
capitolo   7255   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  destinate,  per l'esercizio
finanziario  2009,  per  un importo di euro 49.000.000, agarantire la
necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione  dei servizi di
collegamento  marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009
e  all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento
alle  norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro  9.500.000,  aincrementare,  nell'esercizio finanziario 2009, il
fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro
6.010.000,  alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  con  priorita'  per  il  sistema
informativo del demanio marittimo (SID).
  13-ter.  Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria
compensazione  sui  saldi  di  finanza  pubblica,  il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti e' tenuto a versare all'entrata del
bilancio  dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui
di  stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione
del  medesimo  Ministero  e  la  somma di euro 14.510.000 avalere sui
residui  di  stanziamento  iscritti  sul capitolo 7255 dello stato di
previsione del medesimo Ministero. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge:
             «Art.  18  (Reclutamento  del  personale  delle societa'
          pubbliche).  -  1.  A  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto-legge,  le societa' che
          gestiscono  servizi pubblici locali a totale partecipazione
          pubblica  adottano,  con  propri  provvedimenti,  criteri e
          modalita'  per  il  reclutamento  del  personale  e  per il
          conferimento  degli  incarichi nel rispetto dei principi di
          cui  al  comma  3  dell'art.  35 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165.
             2.  Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
          di  controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
          modalita'  per  il  reclutamento  del  personale  e  per il
          conferimento  degli  incarichi  nel  rispetto dei principi,
          anche   di   derivazione   comunitaria,   di   trasparenza,
          pubblicita' e imparzialita'.
             “2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
          delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  divieti  o  limitazioni  alle assunzioni di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione   controllante,  anche  alle  societa'  a
          partecipazione  pubblica  locale  totale o di controllo che
          siano  titolari  di affidamenti diretti di servizi pubblici
          locali  senza  gara,  ovvero  che svolgano funzioni volte a
          soddisfare  esigenze di interesse generale aventi carattere
          non   industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono
          attivita'  nei  confronti  della pubblica amministrazione a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite  nel  conto  economico  consolidato della pubblica
          amministrazione,  come  individuate dall'Istituto nazionale
          di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del comma 5 dell'art. 1
          della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
          adeguano  inoltre  le  proprie  politiche di personale alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia  di  contenimento  degli oneri contrattuali e delle
          altre  voci  di  natura  retributiva  o  indennitaria e per
          consulenze.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e per i
          rapporti  con le regioni, sentita la Conferenzaunificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e  successive  modificazioni,  da emanare entro il 30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per  l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
          societa'  a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o di
          controllo  che  siano  titolari  di  affidamenti diretti di
          servizi  pubblici  locali  senza  gara, ovvero che svolgano
          funzioni  volte a soddisfare esigenze di interesse generale
          aventi  carattere  non  industriale ne' commerciale, ovvero
          che   svolgano   attivita'  nei  confronti  della  pubblica
          amministrazione  a  supporto  di funzioni amministrative di
          natura pubblicistica”.
             3.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si
          applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 28 dell'art. 3 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «28.   L'assunzione   di   nuove  partecipazioni  e  il
          mantenimento   delle   attuali  devono  essere  autorizzati
          dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
          sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
          di   cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla  sezione
          competente della Corte dei conti.».
             -   Si   riporta   il   testo   dell'art.  7-octies  del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito,  con  modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n.
          33, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 7-octies (Misure a favore degli obbligazionisti e
          dei  piccoli  azionisti  Alitalia  -  Linee  aeree italiane
          S.p.A). - 1. (Abrogato).
             2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno
          2009  fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede
          con  quota  parte  delle  risorse  affluite all'entrata del
          bilancio  dello  Stato nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  2.2.1.2,  ai  sensi dell'art. 1, commi 343 e 345,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
             3.  Al  fine  della tutela del risparmio, a fronte delle
          iniziative  resesi  necessarie per garantire la continuita'
          aziendale  della  societa'  Alitalia - Linee aeree italiane
          Spa,   ora   in   amministrazione   straordinaria,   e   in
          considerazione   del  preminente  interesse  pubblico  alla
          garanzia   del   servizio   pubblico   di  trasporto  aereo
          passeggeri   e   merci   in   Italia,  in  particolare  nei
          collegamenti  con le aree periferiche, si stabilisce quanto
          segue:
             a)    ai   titolari   di   obbligazioni   del   prestito
          obbligazionario  “Alitalia  7,5  per  cento 2002-2010
          convertibile”   emesso  da  Alitalia  -  Linee  aeree
          italiane  Spa,  ora in amministrazione straordinaria, viene
          attribuito  il diritto di cedere al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  i  propri  titoli  per  un  controvalore
          determinato  sulla  base  del  prezzo  medio di borsa delle
          obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad euro
          0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97%
          del  valore  nominale,  e  comunque  nei limiti di cui alla
          successiva  lettera  b),  in  cambio  di titoli di Stato di
          nuova  emissione,  senza  cedola,  con scadenza 31 dicembre
          2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
          e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
          di seguito specificate;
             a-bis)  ai  titolari di azioni della societa' Alitalia -
          Linee   aeree   italiane   Spa,   ora   in  amministrazione
          straordinaria,  viene  attribuito  il  diritto di cedere al
          Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per
          un  controvalore determinato sulla base del prezzo medio di
          borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto
          del  50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e
          comunque  nei  limiti di cui alla successiva lettera b), in
          cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola,
          con  scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario
          di  euro  1.000.  Il diritto e' condizionato all'osservanza
          delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
             b)  le  assegnazioni  di  titoli  di  Stato  di cui alle
          lettere  a)  e  a-bis)  non  potranno  risultare  superiori
          rispettivamente  a euro 100.000 per ciascun obbligazionista
          e  a  euro  50.000  per  ciascun azionista e avverranno con
          arrotondamento  per  difetto  al  migliaio di euro. Per gli
          importi  inferiori  a  euro  1.000 si provvede ad assegnare
          provvisoriamente  un  titolo  di Stato del taglio minimo al
          conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario
          finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma
          5,  lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato
          e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato la differenza tra il valore del
          titolo  di  Stato  e  il  controvalore delle obbligazioni e
          delle   azioni  trasferite  dall'interessato  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze ai sensi delle disposizioni
          seguenti.   Le   assegnazioni   di  titoli  di  Stato  agli
          obbligazionisti  non  potranno  superare per l'anno 2009 il
          limite  complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
          assegnazioni,  ivi incluse quelle in favore degli azionisti
          di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.
             4.  I  titolari  di  obbligazioni  o di azioni di cui al
          comma  3  che  intendano  esercitare  il  relativo  diritto
          dovranno  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro il 31
          agosto   2009,   la   relativa   richiesta   al   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  per  il  tramite  degli
          intermediari finanziari che curano la gestione del conto di
          deposito   relativo   ai  titoli  menzionati,  nella  quale
          dichiarano il loro impegno irrevocabile:
             a)  a  trasferire  al  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  la  totalita' dei titoli obbligazionari e azionari
          detenuti;
             b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e
          delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora
          in  amministrazione  straordinaria,  a  qualsiasi pretesa e
          iniziativa  direttamente  o  indirettamente  connessa  alla
          proprieta' dei titoli.
             5.  Entro  i  trenta giorni successivi alla scadenza del
          termine  di  cui  al  comma 4, gli intermediari finanziari,
          sotto la propria responsabilita', trasmettono in cartaceo e
          su  supporto informatico al Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  ad  Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
          amministrazione straordinaria:
             a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni
          e  delle  azioni  che,  entro  il  termine stabilito, hanno
          presentato   la   richiesta   di  adesione,  con  specifica
          indicazione, per ciascuno di essi, delle quantita' di detti
          titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla data di
          presentazione  della  dichiarazione di cui al comma 4 e del
          numero  di  conto  deposito  titoli  al  quale trasferire i
          titoli di Stato eventualmente spettanti;
             b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
             c)   un'attestazione   contenente  l'effettiva  giacenza
          presso   i   propri   conti   delle   quantita'  di  titoli
          obbligazionari  e  azionari  dichiarati da ciascun soggetto
          richiedente  e  la  conformita' delle dichiarazioni e degli
          impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e
          la  provenienza  degli  stessi  dai soggetti titolari delle
          obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3.
             6.  A successiva richiesta del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  gli  intermediari finanziari trasferiscono
          detti  titoli  obbligazionari  e  azionari sul conto titoli
          presso   la   Banca   d'Italia   intestato   al   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. La Banca d'Italia verifica
          l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni
          e  ne  da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  ad  Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
          amministrazione  straordinaria.  Con  il  trasferimento, il
          Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   subentra
          automaticamente  in  tutti  i  connessi  diritti, anche nei
          confronti    della    societa'   e   della   procedura   di
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  nelle  relative
          azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
             7.  Entro  il  31 dicembre 2010, e comunque non prima di
          trenta  giorni  dall'avvenuta ricezione della comunicazione
          della  Banca  d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento
          dei  titoli,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
          provvede  a  trasferire  i  titoli  di Stato spettanti agli
          aventi  diritto sul conto di deposito titoli indicato nella
          comunicazione di cui al comma 5.
             7-bis.  Alle  operazioni  previste dal presente articolo
          non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e
          seguenti  e  agli  articoli  114 e seguenti del testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58.
             8. (Abrogato).
             9.  E' abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
          28  agosto  2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in
          legge 27 ottobre 2008, n. 166.
             10. (Abrogato).».
             - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2497 del
          codice civile:
             «Art.  2497  (Responsabilita'). - Le societa' o gli enti
          che,  esercitando attivita' di direzione e coordinamento di
          societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o
          altrui  in  violazione  dei  principi  di corretta gestione
          societaria  e imprenditoriale delle societa' medesime, sono
          direttamente  responsabili nei confronti dei soci di queste
          per  il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore
          della  partecipazione  sociale,  nonche'  nei confronti dei
          creditori  sociali  per la lesione cagionata all'integrita'
          del  patrimonio  della  societa'. Non vi e' responsabilita'
          quando  il  danno  risulta mancante alla luce del risultato
          complessivo  dell'attivita'  di  direzione  e coordinamento
          ovvero   integralmente   eliminato   anche   a  seguito  di
          operazioni a cio' dirette.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 3 della
          gia'   citata   legge   n.   244  del  2007,  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 459,
          460,  461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          le   amministrazioni   pubbliche   statali  che  detengono,
          direttamente o indirettamente, il controllo di societa', ai
          sensi  dell'art.  2359,  primo  comma,  numeri 1) e 2), del
          codice  civile,  promuovono entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente legge, nelle forme
          previste  dalla vigente normativa, anche attraverso atti di
          indirizzo, iniziative volte a:
             a)   ridurre  il  numero  dei  componenti  degli  organi
          societari  a tre, se composti attualmente da piu' di cinque
          membri,  e  a  cinque,  se  composti attualmente da piu' di
          sette membri;
             b)  prevedere  che  previa  delibera  dell'assemblea dei
          soci,  sulle  materie  delegabili,  al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione  che  provvede a determinare in concreto il
          contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
          comma, del codice civile;
             c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente
          contemplata  dagli  statuti, ovvero prevedere che la carica
          stessa  sia  mantenuta  esclusivamente  quale  modalita' di
          individuazione  del  sostituto  del  presidente  in caso di
          assenza   o   di   impedimento,  senza  titolo  a  compensi
          aggiuntivi;
             d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione, fermo
          quanto  previsto  ai sensi della lettera b), possa delegare
          proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
          essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
          comma,  del codice civile unitamente al Presidente nel caso
          di  attribuzione  di  deleghe operative di cui alla lettera
          b).».
             - Si riporta il testo dell'art. 71 della legge 18 giugno
          2009,  n.  69  (Disposizioni  per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,  la  competitivita'  nonche' in materia di
          processo civile):
             «Art.  71  (Societa'  pubbliche).  - 1. All'art. 3 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) il comma 12 e' sostituito dai seguenti:
              “12.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 1,
          commi  459,  460,  461,  462 e 463, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  ovvero da eventuali disposizioni speciali,
          gli  statuti  delle  societa'  non  quotate, direttamente o
          indirettamente    controllate    dallo   Stato   ai   sensi
          dell'articolo  2359,  primo  comma,  numero  1), del codice
          civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
               a)  ridurre  il  numero  massimo  dei componenti degli
          organi  di  amministrazione  a  cinque  se  le disposizioni
          statutarie   vigenti   prevedono   un   numero  massimo  di
          componenti  superiore  a  cinque,  e  a  sette se le citate
          disposizioni  statutarie  prevedono  un  numero  massimo di
          componenti  superiore  a  sette.  I  compensi deliberati ai
          sensi  dell'art.  2389, primo comma, del codice civile sono
          ridotti,  in  sede  di  prima  applicazione  delle presenti
          disposizioni,   del  25  per  cento  rispetto  ai  compensi
          precedentemente    deliberati    per   ciascun   componente
          dell'organo di amministrazione;
               b)   prevedere   che   al  presidente  possano  essere
          attribuite  deleghe  operative  con delibera dell'assemblea
          dei soci;
               c)    sopprimere    la    carica   di   vicepresidente
          eventualmente  contemplata  dagli statuti, ovvero prevedere
          che  la  carica  stessa  sia mantenuta esclusivamente quale
          modalita' di individuazione del sostituto del presidente in
          caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi
          aggiuntivi;
               d)  prevedere  che  l'organo di amministrazione, fermo
          quanto  previsto  ai sensi della lettera b), possa delegare
          proprie   attribuzioni  a  un  solo  componente,  al  quale
          soltanto  possono  essere  riconosciuti  compensi  ai sensi
          dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
               e)  prevedere,  in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          lettera  d),  fermo  quanto previsto ai sensi della lettera
          b),   la   possibilita'  che  l'organo  di  amministrazione
          conferisca  deleghe  per singoli atti anche ad altri membri
          dell'organo  stesso,  a  condizione  che non siano previsti
          compensi aggiuntivi;
               f)  prevedere  che  la  funzione  di controllo interno
          riferisca  all'organo  di amministrazione o, fermo restando
          quanto  previsto  dal  comma 12-bis, a un apposito comitato
          eventualmente   costituito   all'interno   dell'organo   di
          amministrazione;
               g)  prevedere  il  divieto di corrispondere gettoni di
          presenza ai componenti degli organi sociali.
             12-bis.  Le  societa'  di  cui  al comma 12 provvedono a
          limitare  ai casi strettamente necessari la costituzione di
          comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso
          di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma
          12,  lettera  d),  puo'  essere riconosciuta a ciascuno dei
          componenti    di    tali    comitati    una   remunerazione
          complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso
          deliberato   per   la   carica  di  componente  dell'organo
          amministrativo”;
             b)     al     comma     27,    le    parole:    “o
          indirettamente” sono soppresse;
             c) dopo il comma 27 e' inserito il seguente:
              «27-bis.  Per  le  amministrazioni  dello Stato restano
          ferme  le  competenze  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  gia' previste dalle disposizioni vigenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. In caso di
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale   e   di  assunzione  di  partecipazioni  in  tali
          societa',  le  relative  partecipazioni  sono attribuite al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, che esercita i
          diritti   dell'azionista   di   concerto  con  i  Ministeri
          competenti per materia»;
             d) dopo il comma 28 e' inserito il seguente:
              «28-bis.    Per   le   amministrazioni   dello   Stato,
          l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
          Ministro   competente  per  materia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze”;
             e)   al  comma  29,  le  parole:  “Entro  diciotto
          mesi”  sono  sostituite  dalle seguenti: “Entro
          trentasei  mesi” ed e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  “Per  le  societa' partecipate dallo Stato,
          restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  in  materia di
          alienazione di partecipazioni”;
             f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
              “32-bis.  Il comma 734 dell'art. 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo'
          essere   nominato   amministratore  di  ente,  istituzione,
          azienda  pubblica,  societa'  a  totale o parziale capitale
          pubblico  chi,  avendo ricoperto nei cinque anni precedenti
          incarichi  analoghi,  abbia  registrato,  per  tre esercizi
          consecutivi,  un  progressivo  peggioramento  dei conti per
          ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
              32-ter.  Le  disposizioni  dei  commi da 27 a 31 non si
          applicano  per  le  partecipazioni  in  societa'  emittenti
          strumenti      finanziari      quotati      nei     mercati
          regolamentati”.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1020 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
              «1020.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 la misura del
          canone  annuo  di  cui all'art. 10, comma 3, della legge 24
          dicembre  1993,  n.  537,  e' fissata nel 2,4 per cento dei
          proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
          Il   42  per  cento  del  predetto  canone  e'  corrisposto
          direttamente  ad  ANAS  Spa  che  provvede a darne distinta
          evidenza  nel  piano  economico-finanziario di cui al comma
          1018  e  che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
          di  vigilanza  e  controllo sui predetti concessionari fino
          alla  concorrenza  dei  relativi  costi,  ivi  compresa  la
          corresponsione  di  contributi alle concessionarie, secondo
          direttive  impartite  dal  Ministro  delle  infrastrutture,
          volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
          ed  efficacia.  Il Ministero delle infrastrutture provvede,
          nei   limiti   degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,
          all'esercizio  delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
          vigilanza  tecnica  ed  operativa nei riguardi di ANAS Spa,
          nonche'  dei  concessionari  autostradali, anche attraverso
          misure  organizzative  analoghe a quelle previste dall'art.
          163,  comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a
          lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163; all'alinea del medesimo comma 3
          dell'art.  163,  le  parole:  “,  ove  non  vi  siano
          specifiche professionalita' interne,” sono soppresse.
          Le  convenzioni  accessive  alle  concessioni in essere tra
          ANAS  Spa  ed i suoi concessionari sono corrispondentemente
          modificate   al   fine  di  assicurare  l'attuazione  delle
          disposizioni del presente comma».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio
          1966,  n.  559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
          dello  Stato),  come  modificato  dall'art.  1  del decreto
          legislativo 21 aprile 1999, n. 116:
              «Art.  1.  -  1.  L'Istituto  Poligrafico e Zecca dello
          Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
          in  societa'  per  azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
          verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
          approvazione  di  un piano triennale d'impresa da parte del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  comprensivo  del  piano riguardante la gestione
          del   patrimonio  immobiliare.  Le  azioni  della  societa'
          derivante    dalla    trasformazione   dell'Istituto   sono
          attribuite al Tesoro dello Stato.
             2.  Sino  alla  trasformazione  in  societa' per azioni,
          l'Istituto  conserva  la  personalita'  giuridica  di  ente
          pubblico   economico,  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 15 dell'art. 83 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la    perequazione    tributaria    ),    convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «15.  Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
          di  controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
          i  diritti  dell'azionista  della  societa' di gestione del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi  dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
          n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
          finanze  ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
          gennaio  2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in
          base  alla  legislazione  vigente.  Sono  abrogate tutte le
          disposizioni   incompatibili  con  il  presente  comma.  Il
          consiglio    di   amministrazione,   composto   di   cinque
          componenti,  e'  conseguentemente  rinnovato  entro  il  30
          giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
          del codice civile».
             - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2383 del
          codice civile:
              «Gli  amministratori  sono  rieleggibili, salvo diversa
          disposizione    dello    statuto,    e    sono   revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta causa.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 3 della
          gia'   citata   legge   n.   244  del  2007,  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 459,
          460,  461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          ovvero  da  eventuali  disposizioni  speciali  nonche'  dai
          provvedimenti  di  attuazione  dell'art.  5,  comma  4, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, gli
          statuti   delle   societa'   non  quotate,  direttamente  o
          indirettamente  controllate  dallo Stato ai sensi dell'art.
          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile,  si
          adeguano alle seguenti disposizioni:
              a)  ridurre  il  numero  massimo  dei  componenti degli
          organi  di  amministrazione  a  cinque  se  le disposizioni
          statutarie   vigenti   prevedono   un   numero  massimo  di
          componenti  superiore  a  cinque,  e  a  sette se le citate
          disposizioni  statutarie  prevedono  un  numero  massimo di
          componenti  superiore  a  sette.  I  compensi deliberati ai
          sensi  dell'art.  2389, primo comma, del codice civile sono
          ridotti,  in  sede  di  prima  applicazione  delle presenti
          disposizioni,   del  25  per  cento  rispetto  ai  compensi
          precedentemente    deliberati    per   ciascun   componente
          dell'organo di amministrazione;
              b)   prevedere   che   al   presidente  possano  essere
          attribuite  deleghe  operative  con delibera dell'assemblea
          dei soci;
              c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente
          contemplata  dagli  statuti, ovvero prevedere che la carica
          stessa  sia  mantenuta  esclusivamente  quale  modalita' di
          individuazione  del  sostituto  del  presidente  in caso di
          assenza   o  impedimento,  senza  dare  titolo  a  compensi
          aggiuntivi;
              d)  prevedere  che  l'organo  di amministrazione, fermo
          quanto  previsto  ai sensi della lettera b), possa delegare
          proprie   attribuzioni  a  un  solo  componente,  al  quale
          soltanto  possono  essere  riconosciuti  compensi  ai sensi
          dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
              e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera
          d),  fermo  quanto  previsto  ai sensi della lettera b), la
          possibilita'  che  l'organo  di  amministrazione conferisca
          deleghe  per singoli atti anche ad altri membri dell'organo
          stesso,  a  condizione  che  non  siano  previsti  compensi
          aggiuntivi;
              f)  prevedere  che  la  funzione  di  controllo interno
          riferisca  all'organo  di amministrazione o, fermo restando
          quanto  previsto  dal  comma 12-bis, a un apposito comitato
          eventualmente   costituito   all'interno   dell'organo   di
          amministrazione;
              g)  prevedere  il  divieto  di corrispondere gettoni di
          presenza  ai  componenti  degli  organi sociali. 12-bis. Le
          societa'  di  cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi
          strettamente  necessari  la  costituzione  di  comitati con
          funzioni  consultive  o  di  proposta.  Per il caso di loro
          costituzione,  in  deroga  a  quanto previsto dal comma 12,
          lettera   d),  puo'  essere  riconosciuta  a  ciascuno  dei
          componenti    di    tali    comitati    una   remunerazione
          complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso
          deliberato   per   la   carica  di  componente  dell'organo
          amministrativo».
             -  Si  riporta il testo del comma 1003 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «1003.  Per  lo  sviluppo  delle filiere logistiche dei
          servizi  ed interventi concernenti i porti con connotazioni
          di  hub  portuali  di  interesse  nazionale, nonche' per il
          potenziamento  dei  servizi mediante interventi finalizzati
          allo  sviluppo  dell'intermodalita'  e  delle  attivita' di
          transhipment,  e'  autorizzato un contributo di 100 milioni
          di  euro  per  l'anno  2008  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  dei trasporti. Il
          Ministro  dei  trasporti,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce con proprio
          decreto,  adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto   1988,   n.   400,   i  criteri  e  le
          caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
          interesse nazionale».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 8 del
          decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
          in   materia   economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
          l'equita'  sociale),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222:
              «4.  Per  potenziare  il trasporto marittimo passeggeri
          nello  Stretto  di  Messina  e'  autorizzata la spesa di 40
          milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di
          navi,  l'adeguamento  e  il potenziamento dei pontili e dei
          relativi  servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di
          Reggio  Calabria  con  Messina  ed  altri  eventuali scali,
          nonche'  per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel
          periodo  dell'emergenza  di cui al comma 2 e la istituzione
          del  sistema  informativo  dei  servizi  di mobilita' nello
          Stretto».