Art. 20.


        Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile


   1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010 ai fini degli accertamenti
sanitari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie
locali  sono  integrate  da  un  medico  dell'INPS  quale  componente
effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo  e' effettuato
dall'INPS.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo l'INPS
medesimo  si  avvale  delle  proprie  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali,  anche  attraverso  una  razionalizzazione delle stesse,
come  integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 marzo 2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121  del  26  maggio  2007,  ))  concernente  il  trasferimento delle
competenze  residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
all'INPS.
  2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti   dei  titolari  di  invalidita'  civile,  cecita'  civile,
sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.  In  caso  di comprovata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5,
comma  5  del  Regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
  3.  A  decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici  in  materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap e disabilita', complete della certificazione medica
attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate ((
all'INPS,   ))   secondo   modalita'  stabilite  dall'ente  medesimo.
L'Istituto  trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
  4.  Con  accordo  quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da  concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore (( della legge di conversione del presente decreto, )) sono
disciplinate  le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS
le  attivita'  relative  all'esercizio delle funzioni concessorie nei
procedimenti  di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap  e  disabilita'.  Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano  con  l'INPS  apposita  convenzione  che regola gli aspetti
tecnico-procedurali  dei flussi informativi necessari per la gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile.
  5.  All'articolo  10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.  203,  ((  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
   b)  nel  secondo  periodo sono soppresse le parole «sia presso gli
uffici  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
   c)  nel  terzo  periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte
necessario  ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e»;
  ((  5-bis.  Dopo  il  comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  come  modificato  dal comma 5 del presente
articolo, e' inserito il seguente 6-bis: ))
  «6-bis:   Nei   procedimenti   giurisdizionali  civili  relativi  a
prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il  giudice  nomini  un  consulente  tecnico d'ufficio, alle indagini
assiste  un  medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena
di  nullita',  del consulente nominato dal giudice, il quale provvede
ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell'INPS  competente.  Al  predetto componente competono le facolta'
indicate  nel  secondo  comma  dell'art.  194 del codice di procedura
civile.  Nell'ipotesi  di  sentenze  di  condanna  relative a ricorsi
depositati  a  far  data  dal  1o  aprile 2007 a carico del Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze o del medesimo in solido con l'INPS,
all'onere  delle  spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.».
  6.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle presenti
disposizioni,  e'  nominata  dal  Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle
indicative  delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate
(( con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47 del 26
febbraio 1992, )) e successive modificazioni. (( Lo schema di decreto
che  apporta  le  eventuali  modifiche alle tabelle in attuazione del
presente   comma  e'  trasmesso  alle  Camere  per  il  parere  delle
Commissioni  competenti per materia. )) Dalla attuazione del presente
comma non devono derivare (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza
pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
          n.  698  (Regolamento  recante  norme sul riordinamento dei
          procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
          civili e sulla concessione dei benefici economici):
              «5.  Nel  caso di accertata insussistenza dei requisiti
          prescritti  per il godimento dei benefici si da' luogo alla
          immediata   sospensione  cautelativa  del  pagamento  degli
          stessi,  da  notificarsi entro trenta giorni dalla data del
          provvedimento   di   sospensione.   Il  successivo  formale
          provvedimento   di   revoca   produce  effetti  dalla  data
          dell'accertata  insussistenza  dei requisiti prescritti. In
          caso  di  revoca  per  insussistenza  dei requisiti, in cui
          vengono  rilevati  elementi  di  responsabilita'  per danno
          erariale,  i  prefetti  sono  tenuti  ad  inviare copia del
          provvedimento  alla Corte dei conti per eventuali azioni di
          responsabilita'.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
          finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
          2005, n. 230, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  10  (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
          materia   di   invalidita'   civile   e  certificazione  di
          regolarita'   contributiva   ai   fini   dei  finanziamenti
          comunitari).  -  1.  L'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale  (I.N.P.S.)  subentra nell'esercizio delle funzioni
          residuate  allo  Stato  in  materia  di invalidita' civile,
          cecita'  civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia'
          di  competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Resta  ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di
          verifica    dei    medici    nominati   in   rappresentanza
          dell'Associazione  nazionale  mutilati  e  invalidi civili,
          dell'Unione  italiana  dei ciechi e dell'Ente nazionale per
          la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
             2.  Con  uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  emanare  entro  sei  mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' stabilita le
          data  di  effettivo  esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
          funzioni  trasferite  e sono individuate le risorse, umane,
          strumentali e finanziarie da trasferire.
             3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva
          il  trattamento giuridico ed economico in godimento fino ai
          rinnovo  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
          personale  del  comparto degli enti pubblici non economici,
          in  cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito
          del  trasferimento  del  personale  sono ridotte in maniera
          corrispondente   le   dotazioni   organiche  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e le relative risorse sono
          trasferite all'IN.P.S.
             4.  Fino  alla  data  stabilita  con i decreti di cui al
          comma  2,  resta  fermo,  in  materia  processuale,  quanto
          stabilito  dall'art.  42,  comma  1,  del  decreto-legge 30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
             5.  Per  le controversie instaurate nel periodo compreso
          tra  la data di entrata in vigore del presente decreto e la
          data  di  effettivo  esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
          funzioni  trasferite,  la  difesa in giudizio del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  assunta, ai sensi del
          predetto  art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269
          del   2003,   da   propri  funzionari  ovvero  da  avvocati
          dipendenti dall'I.N.P.S.
             6.  A  decorrere  dalla  data  di effettivo esercizio da
          parte  dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli atti
          introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
          invalidita'  civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
          e  disabilita',  nonche'  le sentenze ed ogni provvedimento
          reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
          La  notifica  va  effettuata  presso  le  sedi  provinciali
          dell'I.N.P.S.  Nei  procedimenti  giurisdizionali di cui al
          presente  comma  l'I.N.P.S.  limitatamente  al  giudizio di
          primo  grado,  e'  rappresentato  e  difeso direttamente da
          propri dipendenti.
             6-bis.  Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi
          a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel
          caso  in  cui  il  giudice  nomini  un  consulente  tecnico
          d'ufficio,   alle   indagini   assiste   un  medico  legale
          dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del
          consulente  nominato  dal  giudice,  il  quale  provvede ad
          inviare  apposita  comunicazione  ai  direttore  della sede
          provinciale    dell'I.N.P.S.    competente.   Al   predetto
          componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
          dell'art.  194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi
          di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far
          data   dal   1°   aprile   2007   a  carico  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze o del medesimo in solido con
          l'I.N.P.S.,  all'onere  delle  spese  legali, di consulenza
          tecnica  o  del  beneficio  assistenziale provvede comunque
          l'I.N.P.S.
             7.   Per   accedere  ai  benefici  ed  alle  sovvenzioni
          comunitari  le  imprese  di  tutti  i settori sono tenute a
          presentare  il  documento unico di regolarita' contributiva
          di  cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266.».