Art. 5.


         (( Detassazione degli investimenti in macchinari ))


   1.  E'  escluso  dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per
cento del valore degli investimenti (( in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature  ))  compresi nella divisione 28 della tabella ATECO,
di  cui  al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ((
16  novembre  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21
dicembre  2007,  )) fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto e fino al 30 giugno 2010. (( L'agevolazione di
cui  al  presente  comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d'imposta di effettuazione degli investimenti. ))
  2.  I  soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  come  modificato  dal decreto legislativo 21
settembre  2005,  n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al
comma  1  solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
  3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina  i  beni  oggetto  degli  investimenti  a  finalita' estranee
all'esercizio  di  impresa  prima  del  secondo  periodo  di  imposta
successivo all'acquisto.
  ((  3-bis.  L'incentivo  fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i
beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile
organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
  3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone
di  importo  fino  a  500.000  euro  perfezionati  da persone fisiche
mediante  conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice
civile  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto si presume un rendimento del 3 per
cento  annuo  che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo
di  imposta  in  corso  alla  data di perfezionamento dell'aumento di
capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
  3-quater.  Al  fine  di  sostenere  le  piccole  e medie imprese in
difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato  a  stipulare,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
un'apposita  convenzione  con  l'Associazione  bancaria  italiana per
favorire  l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate
alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie
imprese,  anche  in  relazione  ai  tempi  di pagamento degli importi
dovuti  tenendo  conto  delle specifiche caratteristiche dei soggetti
coinvolti. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  Provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia delle
          entrate  del  16  novembre  2007, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale    n.    296   del   21   dicembre   2007,   reca
          «Classificazione  delle  attivita' economiche da utilizzare
          in  tutti  gli  adempimenti  posti  in essere con l'Agenzia
          delle entrate».
             -  Il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca
          «Attuazione  della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
          dei   pericoli   di   incidenti   rilevanti   connessi  con
          determinate sostanze pericolose».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 2342 e 2464 del
          codice civile:
             «Art.  2342  (Conferimenti).  - Se nell'atto costitutivo
          non  e'  stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
          in danaro.
             Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo deve essere
          versato  presso  una  banca almeno il venticinque per cento
          dei  conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con
          atto unilaterale, il loro intero ammontare.
             Per  i  conferimenti  di  beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          azioni  corrispondenti  a  tali  conferimenti devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
             Se  viene  meno  la  pluralita'  dei  soci, i versamenti
          ancora   dovuti  devono  essere  effettuati  entro  novanta
          giorni.
             Non   possono   formare   oggetto   di  conferimento  le
          prestazioni di opera o di servizi.».
             Art.  2464  (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti
          non  puo'  essere  complessivamente inferiore all'ammontare
          globale del capitale sociale.
             Possono  essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
          suscettibili di valutazione economica.
             Se  nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente,
          il conferimento deve farsi in danaro.
             Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo deve essere
          versato  presso  una  banca almeno il venticinque per cento
          dei  conferimenti  in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel
          caso  di  costituzione con atto unilaterale, il loro intero
          ammontare.  Il  versamento  puo'  essere  sostituito  dalla
          stipula,  per  un  importo  almeno  corrispondente,  di una
          polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con
          le  caratteristiche  determinate con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri; in tal caso il socio puo' in
          ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il
          versamento del corrispondente importo in danaro.
             Per  i  conferimenti  di  beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          quote  corrispondenti  a  tali  conferimenti  devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
             Il   conferimento   puo'   anche  avvenire  mediante  la
          prestazione  di  una  polizza  di  assicurazione  o  di una
          fideiussione   bancaria  con  cui  vengono  garantiti,  per
          l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
          socio  aventi  per  oggetto  la  prestazione  d'opera  o di
          servizi  a  favore  della  societa'. In tal caso, se l'atto
          costitutivo  lo  prevede,  la  polizza  o  la  fideiussione
          possono  essere  sostituite  dal  socio con il versamento a
          titolo  di  cauzione  del  corrispondente importo in danaro
          presso la societa'.
             Se  viene  meno  la  pluralita'  dei  soci, i versamenti
          ancora   dovuti   devono   essere  effettuati  nei  novanta
          giorni.».