IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come  modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di
attuazione  dell'art.  6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con
il  quale  e'  stato  definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza
urbana  e  sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e
contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;
  Visto  l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a
44,  che  prevedono  il  possibile coinvolgimento di associazioni tra
cittadini  per  la  segnalazione agli organi competenti di eventi che
possono  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale;
  Rilevato  che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,
al  comma  43,  rimette  ad  un decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi  entro sessanta  giorni dall'entrata in vigore della legge,
la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai
commi  da  40  a  44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti per
l'iscrizione     nell'apposito    elenco    istituito    presso    la
Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  e la disciplina delle
modalita' di tenuta dell'elenco medesimo;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:


                               Art. 1.

           Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco
             delle associazioni di osservatori volontari

  1.  In  ciascuna  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo e'
istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui
all'art.  3,  comma  41  della  legge  15  luglio 2009, n. 94, per la
segnalazione  alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello
Stato,  di  eventi  che  possono arrecare danno alla sicurezza urbana
ovvero situazioni di disagio sociale.
  2.  Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,
le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,
41  e  42  dell'art.  3  della  legge  15 luglio 2009, n. 94, e dalla
vigente  normativa  sul diritto di associazione, devono avere tra gli
scopi  sociali,  risultanti  dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,
quello  di  prestare  attivita'  di  volontariato  con  finalita'  di
solidarieta'   sociale   nell'ambito  della  sicurezza  urbana,  come
individuata  dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,
richiamato  in  premessa,  ovvero  del  disagio  sociale,  o comunque
riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione
le stesse associazioni devono:
   a)  svolgere  la  propria  attivita' gratuitamente e senza fini di
lucro, anche indiretto;
   b)  non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di
organizzazioni  sindacali  ne' essere ad alcun titolo riconducibili a
questi;
   c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
   d)  non  essere  riconducibili  a movimenti, associazioni o gruppi
organizzati,  di  cui  al  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,
convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
   e)  non  essere  comunque  destinatarie  anche  indirettamente, di
risorse  economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo
provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
   f)  individuare  gli  associati  destinati a svolgere attivita' di
segnalazione  di  cui  al  comma  1,  quali osservatori volontari, ed
attestare  che  gli  stessi  siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 5.
  3.    La   domanda   di   iscrizione,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante,  corredata  da  copia  autentica  dello  statuto  e/o
dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di
coloro  che  fanno  parte degli organi rappresentativi, nonche' della
documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
5  e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata al
Prefetto  della  provincia  dove l'associazione intende operare ed ha
una sede.
  4.  L'iscrizione  e'  effettuata  dal Prefetto, sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei
requisiti  di  cui  al  comma  2  nonche' del possesso da parte degli
associati  e  degli  appartenenti  agli  organi  rappresentativi  dei
requisiti  di  cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui
alla  lettera  b).  Resta  fermo  quanto previsto per gli osservatori
volontari.