Art. 2. Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari 1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attivita' di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come «osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale. 2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere. 3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private. 4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente. 5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.