Art. 2.

         Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita'
             delle associazioni di osservatori volontari

  1.  Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri
associati   individuati   per   lo  svolgimento  delle  attivita'  di
segnalazione  di  cui  al  medesimo  comma,  di seguito indicati come
«osservatori  volontari»,  svolgono attivita' di mera osservazione in
specifiche  aree  del  territorio  comunale. I predetti volontari, in
presenza  dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,
segnalano  alla  polizia  locale  e alle Forze di polizia dello Stato
eventi  che  possono  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana, ovvero
situazioni di disagio sociale.
  2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in
nuclei  composti  da un numero di persone non superiore a tre, di cui
almeno  una  di  eta'  pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di
mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta
attivita'  gli  osservatori volontari devono essere in possesso di un
valido  documento  di  riconoscimento  e,  anche se titolari di porto
d'armi,  non  devono  portare al seguito armi o altri oggetti atti ad
offendere.
  3.   Gli   osservatori  volontari,  durante  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste  al  comma  1,  indossano  una  casacca,  con  le
caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore
giallo  fluorescente,  contenente la scritta «osservatori volontari»,
il   logo   dell'associazione,  il  nome  del  comune  ed  un  numero
progressivo  associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto
di  utilizzare  uniformi,  emblemi, simboli, altri segni distintivi o
denominazioni   riconducibili,  anche  indirettamente,  ai  corpi  di
polizia,   anche  locali,  alle  forze  armate,  ai  corpi  forestali
regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello
Stato,  ovvero  che  contengano  riferimenti  a  partiti  o movimenti
politici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.
  4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui al
comma  1  utilizzando  esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,
ovvero,   se   in   possesso   dell'apposita  abilitazione,  apparati
radio-ricetrasmittenti  omologati, i cui elementi identificativi o di
riferimento  devono essere comunicati al responsabile del servizio di
polizia municipale territorialmente competente.
  5.   Le   modalita'   operative  per  l'impiego  degli  osservatori
volontari,  contenute  nel presente decreto, devono essere coordinate
con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo
che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.