Art. 4.

                             Convenzioni

  1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15
luglio   2009,   n.  94,  i  sindaci  stipulano  convenzioni  con  le
associazioni  iscritte  nell'elenco  volte  ad  individuare  l'ambito
territoriale  e  temporale  in  cui  l'associazione  e'  destinata  a
svolgere  l'attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del presente
decreto,  nonche'  a  disciplinare  il piano d'impiego, la formazione
degli  associati  con  compiti  di osservatore volontario ed adeguate
forme  di  controllo  per la verifica del rispetto delle disposizioni
contenute  nelle  convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.
Il  piano  d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per
effettuare  le  segnalazioni  alla  polizia  locale  e  alle Forze di
polizia dello Stato.
  2.  Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto
competente  per  territorio,  sentito  il  Comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica.