Art. 5.

  Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

  1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti
requisiti attestati secondo la vigente normativa:
   a) eta' non inferiore a 18 anni;
   b)  buona  salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di  uso  di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito e
di  olfatto  ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,
attestate   da   certificazione   medica  delle  autorita'  sanitarie
pubbliche;
   c)  non  essere  stati denunciati o condannati, anche con sentenza
non definitiva, per delitti non colposi;
   d)  non  essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di
prevenzione,  ovvero  destinatari  di provvedimenti di cui all'art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
   e)  non  essere  aderenti  o  essere  stati  aderenti a movimenti,
associazioni  o  gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  2.  Gli  osservatori  volontari devono essere in possesso di idonea
copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
  3.  In  caso  di perdita da parte di un «osservatore volontario» di
uno  o  piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora
lo  stesso  ponga  in  essere  comportamenti  in contrasto con quanto
previsto  dall'art.  3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e
dal  presente  decreto,  il Prefetto dispone con effetto immediato il
divieto  di  impiego  nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegna
all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto
associativo  dell'interessato.  Analogo  effetto  si  produce qualora
l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
  4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli
osservatori  volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver
superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.