Art. 6.

                       Revoca dell'iscrizione

  1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:
   a)  venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi
2 e 4;
   b)  l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi
dell'art. 5, comma 3;
   c)  l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,
comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
   d)  il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti
della  medesima  associazione, piu' di un provvedimento di divieto di
impiego  in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere
c), d), ed e);
   e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
   f)  l'associazione  ponga in essere comportamenti in contrasto con
quanto  previsto  dall'art.  3,  commi 40 e 42, della legge 15 luglio
2009, n. 94, e dal presente decreto.
  2.  Il  Prefetto  comunica  al  sindaco  la  revoca dell'iscrizione
dell'associazione nell'elenco provinciale.