Art. 6. Revoca dell'iscrizione 1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando: a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4; b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3; c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5, comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo; d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), ed e); e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1; f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto. 2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.