Art. 7. Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati 1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto. 2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia. 3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.