Art. 7.

    Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

  1.  Il  Prefetto,  competente  per territorio, provvede annualmente
alla  revisione  dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare
il  permanere  dei  requisiti delle associazioni e degli appartenenti
alle  stesse.  A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,
almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura
-  Ufficio  territoriale  del  Governo, la documentazione comprovante
l'attualita'  dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione
suddetta  nel  termine  sopra  indicato  comporta  automaticamente la
sospensione  degli  effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e
il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
  2.  L'esito  della  revisione  di  cui  al comma 1 e' comunicata al
sindaco  ed  ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della
provincia.
  3.  L'ammissione  di  nuovi  associati  deve essere tempestivamente
segnalata  alla  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la
verifica   dei  requisiti  di  cui  al presente  decreto.  Fino  alla
comunicazione  dell'esito  degli  accertamenti,  gli  interessati non
possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.