Art. 9. Norme transitorie 1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto. 2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Roma, 8 agosto 2009 Il Ministro : Maroni