Art. 9.

                          Norme transitorie

  1.  Le  associazioni  gia'  costituite,  che alla data del presente
decreto   svolgono   attivita'   di  volontariato  con  finalita'  di
solidarieta'   sociale   comunque  riconducibili  a  quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  40  della  legge  15  luglio 2009, n. 94, e dal
presente  decreto,  possono  essere  iscritte nell'elenco provinciale
delle   associazioni   di  osservatori  volontari,  con  le  medesime
modalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 3 del presente decreto, fermo
restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.
1.  Dette  associazioni  possono  continuare  a  espletare la propria
attivita'   anche   nell'ambito   e  nei  limiti  dell'art.  2  prima
dell'iscrizione  e  comunque  per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del presente decreto.
  2.  Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad
avvalersi  dei  rapporti  in  atto,  per  lo svolgimento, da parte di
cittadini,  di  attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40
della legge 15 luglio 2009, n. 94.

   Roma, 8 agosto 2009

                                                 Il Ministro : Maroni