IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE; Vista la norma UNI EN 81-80 «Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti», approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive; Vista l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto piu' utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive; Considerato l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici , tra questi l'ascensore indispensabile mezzo di trasporto; Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a: * proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari; * imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori; * organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro; considerata la necessita' di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l'effettiva vetusta' di una parte rilevante degli stessi; Decreta: Art. 1. Scopo 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento», si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.